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Detrazioni fiscali 55% e FAQ 60 di Enea. Quali valori di trasmittanza termica delle finestre tra 1° gennaio e 14 marzo 2010?

Detrazioni fiscali 55% e FAQ 60 di Enea. Quali valori di trasmittanza termica delle finestre tra 1° gennaio e 14 marzo 2010? inserito il: 07.03.2010








Quali valori rispettare per la trasmittanza termica di finestre e porte per il periodo 1° gennaio e 14 marzo 2010 per ottenere la detrazione fiscale del 55%? La domanda non è oziosa visto che ‘in corso d’opera’ sono mutati i valori di trasmittanza termica di infissi e chiusure apribili e assimilabili ma anche di pareti, tetti e coperture a seguito del DM 26 gennaio 2010 che, ricordiamo, entra in vigore il 14 marzo. Tuttavia lo stesso DM fa decorrere retroattivamente tali valori dal 1° gennaio 2010.

L'argomento è trattato dalla FAQ 60 apparsa oggi sul sito di Enea in risposta a un quesito posto da un acquirente di infissi. La risposta di Enea, concordata con la Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, è che “possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori. La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata”. Se capiamo bene la formulazione piuttosto intricata della frase, nel periodo compreso tra 1° gennaio e 14 marzo valgono quindi sia i vecchi che i nuovi valori. Tutte le FAQ-Domande & Risposte di Enea sono rivenibili alla pagina web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
Ecco, per comodità dei nostri lettori, la FAQ 60.

60. D - Ho acquistato i miei infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al D.M. 11/03/2008, così da usufruire delle detrazioni del 55% e poco dopo, con il D.M. 26 gennaio 2010 in vigore dal 14 marzo 2010, questi valori sono stati modificati. Stando così le cose, avendo già versato un acconto per fermare gli stessi, a quale valore di trasmittanza mi devo attenere, a quello stabilito dalle vecchie o a quello delle nuove disposizioni?

R - Il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1° gennaio 2010. E quindi i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori. La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata.




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