Normativa

Attività in edilizia. Dal 1° luglio moduli unificati in tutta Italia

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno l’accordo Stato-Regioni completo di modulistica unificata e semplificata di CILA, SCIA,CIL

Finalmente cittadini e imprese avranno meno oneri, spese e mal di testa per i lavori in edilizia grazie alla modulistica unificata e semplificata che entra in vigore il 1° luglio e varata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni del 4 maggio. L'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno (vedi allegati).
 
I moduli unificati e semplificati oggetto dell’accordo sono:
A. CILA
B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
E. Comunicazione di fine lavori
F. SCIA per l’agibilità
 
Ecco le principali novità della nuova modulistica in materia di attività edilizia e le relative istruzioni per l’uso.
 
L’organizzazione dei dati
Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:
-la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); 
-la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata).
 
Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
 
Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.
 
I moduli della CILA e dell’Agibilità
Il modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento ledichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).
 
Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.
 
L’allegato soggetti coinvolti
Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.
 
La modulistica semplificata
Le novità
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.
 
Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese
>Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
 
>Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre
segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).
 
Obblighi di pubblicazione
>Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la
modulistica informatizzata.
La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
 
>Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.
 
E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
– è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
– è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).
 
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).