Normativa

Bonus Mobili anche con opere anticrimine se interventi edilizi

La Circolare n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate precisa meglio le condizioni per accedere al Bonus Arredi ed Elettrodomestici

Continua a regnare la confusione sulle condizioni per accedere al Bonus Mobili ed Elettrodomestici del 50% grazie ai lavori edilizi sulla casa previsto dal Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modifiche. Dopo un primo momento di entusiasmo in cui molti, tra cui anche un noto giornale economico-finanziario, credevano che sarebbe bastato cambiare la serratura o lo spioncino di una porta di ingresso piuttosto che il tubo del gas per godere delle detrazioni fiscali del 50% sugli acquisti di mobili, gli animi vennero raffreddati dalla Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 (vedi news) che poneva una serie di condizioni molto restrittive per accedere al Bonus Mobili.

Ora a precisare meglio le condizioni interviene la Circolare n.10/E del 14 maggio che nasce da una domanda della stampa specializzata che riportiamo qui di seguito. In sostanza anche l’installazione di dispositivi anticrimine e antifurto può portare al beneficio del Bonus Mobili se inquadrabile come intervento edilizio di ristrutturazione. Immaginiamo, ad esempio, ma questo è il nostro esempio, l’installazione di una inferriata di sicurezza, di una porta blindata che comporti anche lavori di muratura è inquadrabile come lavoro di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o anche, ma solo per i lavori condominiali, di manutenzione ordinaria.
Ad aggiungere complicatezza alla materia è il fatto che caso per caso andrebbe fatta una verifica, come si legge alla fine della Circolare. Il che si presta a interpretazioni differenti da ufficio a ufficio. Dell’Agenzia delle Entrate, s’intende.

Qui di seguito il testo della domanda e della risposta dell’Agenzia delle Entrate. In allegato la nuova Circolare 10/E.
Alleghiamo anche l’ultima versione della Guida Bonus Mobili che riporta elenchi di opere serramentistiche e fabbrili che rientrano all’interno del Bonus Casa o ristrutturazione del 50% e che possono portare all’ulteriore beneficio del Bonus Arredi ed Elettrodomestici che riguarda sempre l’unità immobiliare in cui sono effettuati i lavori, sempre che siano riconducibili a interventi edilizi, come detto poco sopra. (eb)


DETRAZIONI E RIMBORSI D’IMPOSTA

Acquisto di immobili e grandi elettrodomestici

Domanda
Tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca “in sintesi” solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir, escludendo–ad esempio–le opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi. Dal momento che la norma istitutiva della detrazione (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) richiama tutto il comma 1 dell’articolo 16-bis, è possibile ritenere che l’elencazione contenuta nella circolare 29/E sia puramente esemplificativa e non tassativa?

Risposta

Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR.
In linea generale, si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, che potrebbe anche non sussistere, basti pensare all’installazione di sensori, serrature, spioncini (cfr. la circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 per un elenco esemplificativo delle misure). La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Nell’ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.
Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta.