Economia

Al via Cessione del credito e sconto in fattura

Dal 15 ottobre fino al 16 marzo 2021 i beneficiari possono comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura

Cessione del credito e sconto in fattura per molteplici interventi edilizi da ieri 15 ottobre si possono concretizzare nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Fino al 16 marzo è possibile comunicare le proprie scelte per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Qualche giorno fa il direttore dell’Agenzia aveva emanato un proprio provvedimento che modifica il modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato l’8 agosto 2020 per l’ attuazione degli articoli 119 (Superbonus) e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Cessione del credito e sconto in fattura per tanti interventi

Ma la cessione del credito e lo sconto in fattura vanno oltre il Superbonus e riguardano anche le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi elencati nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, se sostenute negli anni 2020 e 2021, precisamente:

“a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119”.

Per l’esercizio dell’opzione di cessione o di sconto, deve essere utilizzato l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articoli 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, reperibile sul sito internet dell’Agenzia.

Qui trovi:

Il provvedimento del Direttore delle Entrate e

Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione – pdf
Allegato 2 – Modello – pdf
Allegato 3 – Specifiche tecniche – pdf

a cura di EB