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Ecobonus. Ecco il testo che abroga l’articolo 10 e lo sconto in fattura

Ecobonus, sconto in fattura, cessione del credito ex articolo 10 Decreto Crescita sotto i riflettori dei lavori parlamentari sulla Legge di Bilancio 2020. La notizia del giorno (vedi news) è la presentazione dell’emendamento all’articolo 19 della bozza di Legge di Bilancio che abroga l’articolo 10 con l’annesso sconto immediato in fattura richiesto da un larghissimo fronte sociale ed associativo. Ieri era l’ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti al ddl in Senato. La notizia è ancora più significativa perché chi lo presenta è lo stesso Movimento 5Stelle che l’aveva ideato con il nobile intendimento di favorire i lavori da ecobonus e sismabonus e i consumi delle fasce meno favorite della popolazione.
L’emendamento, qui in allegato, è stato presentato dal senatore Gianni Girotto, noto per le posizioni ambientaliste e presidente della 10.a Commissione Bilancio del Senato. Ieri sera Girotto lo ha anticipato in un video su Facebook che in parte è scollegato dal contenuto dell’emendamento.

Comunque sia, ben venga la volontà di abrogare l’articolo 10 che non credo troverà ostacoli in Parlamento. Tuttavia sarà bene monitorare attentamente lo sviluppo di emedamenti e controemendamenti.

In attesa di analizzare con la dovuta attenzione il testo delle modifiche proposte si impongono un paio di considerazioni.

A parte uno strafalcione dovuto molto probabilmente alla fatica dell’estensore del testo decisamente complicato, nell’emendamento  manca la definizione del tetto al di sopra del quale applicare la cessione del credito mediante sconto immediato in fattura nel testo dell’emendamento ma asserita nel video.

Sostituzione di serramenti e installazione di schermature solari rimangono al 50% di detrazione fiscale, equiparati a interventi bonus casa 50% molti dei quali poco hanno a che fare con l’efficientamento energetico dell’edilizia oggi così importante.

E’ da notare l’introduzione della triplice ripartizione temporale della cessione del credito ecobonus su 3, 5 e 10 anni. Suggeriamo di introdurla anche per il classico ecobonus per renderlo più alla portata di tanti clienti (vedi gli anziani ecc).

Manca anche ogni riferimento al bonus facciate 90%, come se la mano destra del Governo non sapesse che cosa fa la sinistra. L’effetto annuncio della proposta del ministro Franceschini ha avuto effetti disastrosi con il blocco di molti lavori di efficientamento energetico delle facciate e  di sostituzione dei relativi serramenti. Meglio aspettare il 2020, si sono detti molti condomini. E chi gli può dare torto? Peraltro Girotto è autore di un emendamento proprio sul bonus facciate.

Infine, un’ultima annotazione sulla modalità di stesura dell’emendamento che è tipica degli atti dei nostri parlamentari, tutti inclusi. Per comprenderlo (ma non ne sono proprio sicuro…) abbiamo dovuto leggerlo contestualmente a tre leggi e un disegno di legge. Diciamolo francamente: è disumano. Proporrei una legge che impedisca simili misfatti ( …non ce ne vogliano il sen. Girotto e colleghi). Ogni emendamento presentato dovrebbe essere accompagnato dai testi integrali degli articoli che esso va a modificare ivi inserendo le modifiche. Sicuramente assisteremmo alla caduta verticale del numero degli emendamenti proposti che forse sarebbero anche più pensati e più chiari.

Volete un esempio? L’emendamento del sen. Girotto fa riferimento agli articoli 14 e 16 di un testo di legge molto importante intitolato oramai (tenetevi forti): decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 130 del 5 giugno 2013) convertita dalla Legge 90 del 3 agosto 2013 con integrazioni della Legge 147 del 27 dicembre 2013, della legge 190 del 23 dicembre 2014, della legge 208 del 28 dicembre 2015, della legge 232 del 11 dicembre 2016, della legge 205 del 27 dicembre 2017, della legge 145 del 30 dicembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n.62) e del Decreto Legge 34 del 30 aprile 2019.

L’aggiornamento del titolo e del testo del decreto è ripreso dal sito Anit che con professionalità e pazienza provvede all’aggiornamento delle leggi attinenti all’efficienza energetica.

Qui sotto il testo dell’emendamento e in allegato il relativo pdf

EMENDAMENTO A.S. 1586
Art. 19
GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:
«1-bis. All’articolo 10 del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2,3 e 3-ter sono abrogati.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
1-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Nota:
L’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato modifiche alla disciplina relativa agli incentivi previsti per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, è stata introdotta la possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (riferiti, rispettivamente, a interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, uno sconto sul corrispettivo da parte del fornitore, che lo recupera sotto forma di credito d’imposta, dí pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in dieci (efficienza energetica) e cinque (riduzione del rischio sismico) quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabílità. Una simile previsione è stata anche introdotta per gli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i fornitori che acquisiscono il credito d’imposta è inoltre prevista la possibilità di cederlo un’ulteriore e ultima volta ai propri fornitori di beni e servizi. Tali modifiche, orientate a favorire il più possibile l’adozione di interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, hanno mostrato numerose criticità in fase applicativa, soprattutto rispetto alle piccole e medie imprese del settore. Alcune di esse hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), al fine di richiedere l’accertamento dell’illegittimità del citato articolo 10, per violazione della disciplina della concorrenza. L’AGCM stessa, in una segnalazione datata 17 giugno 2019 e inviata al Parlamento e al Governo, evidenziava la possibilità che le norme richiamate determinassero restrizioni alla concorrenza, favorendo solo le imprese di maggiori dimensioni — con il concreto rischio, dunque, che si venga a creare un regime di oligopolio. Infatti, solamente le grandi imprese risultano in grado di praticare gli sconti sul corrispettivo previsti dalla norma, potendo compensare i crediti d’imposta così acquisiti grazie all’elevata capienza fiscale da essi presentata. Per tale motivo, si propone l’abrogazione delle norme, per evitare il protrarsi del meccanismo distorsivo appena evidenziato.

EMENDAMENTO A.S. 1586
Art. 19
GIROTTO
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo il numero 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
1)
2) «3-bis) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contribuenti IRPEF e IRES, per qualsiasi tipo di immobile, destinazione d’uso, natura e utilizzatore.»;
3)
4) 3-ter) al comma 2-quater.1 le parole: “è ripartita in dieci quote annuali di pari importo”, sono sostituite dalle seguenti: “è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo”;
5)
6) 3-quater) dopo il comma 2-quater.1 è aggiunto il seguente: “2 -quater.2. Per gli interventi di cui al presente comma, la corrispondente spesa massima ammissibile o la detrazione massima ammissibile nei casi in cui è riferita all’unità immobiliare può
essere determinato facendo riferimento al numero di unità immobiliari equivalenti, individuato dividendo il valore in metri cubi del volume lordo dell’edificio oggetto dell’intervento per 340, approssimando il risultato all’intero più vicino, attraverso l’asseverazione di un tecnico abilitato.”».
7)
8) 3-quinquies) al comma 2-sexies, dopo le parole: «cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,», sono inserite le seguenti: «da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo,»;
9)
10) 3-sexies) al comma 3 le parole: “è ripartita in dieci quote annuali di pari
importo”, sono sostituite dalle seguenti: “è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o
cinque, o in dieci quote annuali di pari importo”;
11)
b) alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti:
12)
13) «2-bis) al comma 1.-bis, le parole: “è ripartita in cinque quote annuali di pari importo”, sono sostituite dalle seguenti: “è ripartita, a scelta del beneficiarlo, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo”;
14) 2-ter) al comma i-quinquies, dopo le parole: “cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,”, sono aggiunte le seguenti: “da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo”;
15) 2-quater) al comma 2, le parole: “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo”, sono sostituite dalle seguenti: “da ripartire tra gli aventi diritto, a loro scelta, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo”. ».
16)
17) Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Disposizioni
in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e».

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

EMENDAMENTO-1586-ART-19.pdf