Attualità

In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2020

E’ la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che entra in vigore il 1° gennaio 2020. I nove commi che contano per l'edilizia e il settore dei serramenti

La legge di Bilancio 2020 è finalmente …legge con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre con il titolo  LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45). La legge di Bilancio 2020 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Tutto confermato quindi quanto già scritto al momento dell’approvazione, ricorrendo al voto di fiducia, di entrambi i rami del Parlamento (vedi news). Nessuna sorpresa dell’ultima ora, salvo qualche variazione dei numeri dei commi che interessano più da vicino l’edilizia e il settore dei serramenti e delle schermature solari.

Così:

-vengono prorogati fino al 31.12.2020 l’ecobonus, il bonus casa e il correlato bonus mobili;

-viene introdotto il bonus facciate, molto interessante ma che penalizza ingiustamente serramenti e schermature come se questi elementi non fossero componenti essenziali di facciata. Tuttavia se i lavori andranno oltre alla semplice mano di vernice si possono aprire delle nuove possibilità di lavoro per il settore;

-viene depotenziato lo sconto in fattura limitandolo ai lavori di ristrutturazione importante di primo livello per importi pari o superiori a 200 mila euro.

La legge di Bilancio 2020 chiude il capitolo dello sconto in fattura

Per i mondi dell’edilizia e della serramentistica l’abrogazione di fatto dell’articolo 10 del Decreto Crescita e il confinamento sui lavori medio-grandi del meccanismo dello sconto in fattura che per gli ultimi tre mesi dell’anno ha fatto felici pochi e ha reso scontenti tantissimi questo è un momento importante.

Otto mesi di mobilitazioni, dibattiti, convegni, missioni, riunioni in Parlamento, fiumi di articoli, newsletter e post sui social trovano oggi compimento in Gazzetta Ufficiale. Ottima l’idea dietro lo sconto in fattura: venire incontro a chi vorrebbe vivere meglio e non se lo può permettere. Tuttavia, dopo la bella idea è mancata la progettazione di un percorso condiviso con le associazioni dell’edilizia e magari anche con chi detiene le leve finanziarie nel paese per trovare il giusto modo di iniettare importanti risorse monetarie nel mondo asfittico dell’edilizia e dei consumi per la casa. Senza rendere felici solo le grandi multiutility che sullo sconto in fattura hanno lucrato alla grande.

Ora questo capitolo è chiuso e se ne aprono altri. Primo fra tutti come riuscire ad agevolare al massimo il cliente finale. Vi sono diverse strade: la più semplice e lineare è stimolare il credito al consumo (vedi news). Un’altra potrebbe essere l’ecoprestito alla francese con tassi azzerati come propone Finco da anni. Ma ve ne sono altre sulle quali presto torneremo.

Ecco qui di seguito gli articoli che interessano maggiormente il settore dei serramenti dei serramenti e delle schermature, penalizzati da un’aliquota – il 50% – assolutamente ingiusta oltre che dalla pesantissima ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici per ecobonus e bonus casa.

Qui il link della prima parte della Legge di Bilancio 2020 di pertinenza.


ABROGATO LO SCONTO IN FATTURA

176. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

LO SCONTO IN FATTURA RISORGE MA LIMITATO A OPERE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 200 000€

70. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

PROROGATI ECOBONUS, BONUS CASA e BONUS MOBILI FINO AL 31.12.2020

175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell’anno 2020 »;

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».

NB:

Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

BONUS FACCIATE 90pc

219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli inter- venti devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

a cura di Ennio Braicovich