FISCO & LEGGI - ARTICOLO

55%: miniguida alle detrazioni fiscali 2009

inserito il: 02.07.2009
Come orientarsi nell’applicazione delle detrazioni per il risparmio energetico.
di Elisabetta Endrici
tratto da 'Nuova Finestra' 2009 348 - pagina 126


Dopo quasi due anni e mezzo dalla prima applicazione della detrazione per il risparmio energetico del 55%, proponiamo una miniguida con l’obiettivo di riassumere sia i principi generali, sia i chiarimenti che sono stati forniti, accanto, naturalmente, alle novità per il 2009, con particolare riferimento alla Comunicazione approvata a maggio per quanto concerne i lavori che riguardano più anni.

Agevolazione, ambito soggettivo e tipologia di imposta

Risparmio.
Detrazione, in rate costanti da tre a dieci anni (per il 2008) e in cinque anni (per il 2009), dall’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires) del 55% della spesa sostenuta e rimasta a carico, fino a capienza dell’imposta dovuta.

Soggetti
Persone fisiche, enti e persone giuridiche, e precisamente:
a) proprietari o titolari di diritti reali sull’immobile;
b) condomini, per gli interventi sulle parti condominiali;
c) inquilini;
d) chi detiene l’immobile in comodato;
e) familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.

Nei casi in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al contenuto dalla società concedente. In caso di trasferimento di atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati, le relative detrazioni non utilizzate dal cedente spettano all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto della fruizione del beneficio fiscale, questo si trasmette esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene.

Spese detraibili.
La detrazione deve essere calcolata sui costi, effettivamente rimasti a carico, connessi con l’intervento di risparmio energetico comprese le prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, e le opere murarie, demolizioni e ricostruzioni. Nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile, ai fini del computo massimo della detrazione si tiene conto anche delle detrazioni fruite nei periodi d’imposta precedenti. Il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi o l’individuazione di specifiche casistiche con decreto Ministero Economia e Ministero Sviluppo economico.


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