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20.02.2010
di Mario Sanvito, consulente per la qualità, certificazione e marcatura CE e consulente Ucct. Si ringrazia UCCT per la collaborazione
tratto da 'Nuova Finestra'
Il progetto è la prefigurazione di quanto si andrà a realizzare, tipicamente avente contenuti riferiti a descrizione del prodotto finale, dei suoi componenti, del modo e tecniche (strumenti) di assemblaggio, tempi di realizzazione, metodi di controllo della realizzazione, costi, condizioni contrattuali verso i fornitori di prodotti e verso gli esecutori dell’opera. La figura del progettista si scompone in parallelo alla scomposizione del progetto; pertanto, più persone sviluppano i vari contenuti del progetto, considerando sia le varie parti funzionali sia i diversi livelli si approfondimento/dettaglio del progetto.
Di conseguenza, si ha un progetto dell’opera d’assieme che frequentemente si ferma o diventa generale nelle richieste quando si scende nei dettagli. Questo ha frequentemente causato incomprensioni, equivoci o altre situazioni di conflitto al momento di attuazione del progetto in modalità esecutive.
Si usa dire che il dettaglio del progetto è lasciato alle indicazioni del Direttore lavori e, frequentemente, alla accettazione da parte del Direttore lavori di soluzioni realizzative
proposte dall’esecutore (cioè progetto/prefigurazione dei dettagli costruttivi a conoscenza
dell’esecutore che, di fatto, ha un progetto tipo di esecuzione e lo realizza con le opportune varianti caso per caso). Quindi, quando parliamo, nell'articolo, di progetto, parliamo delle scelte del progettista “ufficiale” che realizza i disegni e scrive il capitolato, ma anche di progettisti di fatto che, con le loro scelte, determinano il risultato dell’opera o di una sua parte. Meno dettagliato è il progetto ufficiale e più spazio di scelta passa al progettista di fatto. La situazione è solitamente mitigata dal fatto che il progetto ufficiale indica dei risultati da raggiungere (tecnico-economici) e che i progettisti di fatto hanno dei modelli precostituiti di riferimento (solitamente basati sulla esperienza applicativa; pertanto, come si dice in gergo, validati dalla pratica). Ma, ora che la marcatura CE è operativa su molti prodotti del settore serramenti e chiusure (Tab. 1), quanto sopra riportato necessita di un sostanziale aggiornamento, pena il rischio di produrre progetti o, meglio, scelte progettuali non coerenti con la “buona tecnica”.
Quali indicazioni seguire
Oggi, sono disponibili descrizioni dei serramenti che superano quelle tradizionali, con caratteristiche che illustrano il “comportamento” del serramento e sono documentate nella Dichiarazione di conformità e nella marcatura CE.
Questo non basta, perché la marcatura CE non dichiara tutto quello che è opportuno considerare nella scelta; altre caratteristiche possono (devono) essere considerate in base a regolamenti cogenti o esigenze derivanti dalle scelte progettuali di livello superiore (prestazioni dell’opera nel suo insieme).
Pertanto, la scelta progettuale si divide in due parti:
- la prima, riferita alle caratteristiche da considerare e il loro livello;
- la seconda, alla indicazione vera e propria di quanto scelto (indicazione di capitolato).
La prima solitamente è “stabile” nel tempo per una determinata zona climatica e geografica
o per la destinazione d’uso (porta da garage, porta di ingresso, finestra ai piani bassi o alti ecc.).
La seconda viene effettuata o confermata caso per caso in relazione all’opera considerata.
Di seguito si riportano:
- indicazioni per la scelta delle caratteristiche legate al marcatura CE e loro livelli;
- indicazioni per la scelta delle altre caratteristiche utili o regolamentate.
L’elenco è pensato per porte e finestre pedonali, ma liste analoghe sono realizzabili o integrabili per chiusure oscuranti, porte motorizzate o automatiche, chiusure industriali o serramenti con prestazioni specifiche.
Criteri guida
Dall’elenco delle caratteristiche previste dall’appendice ZA della EN 14351-1, sono considerate le seguenti: permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento trasmittanza termica, trasmissione luminosa, isolamento acustico. Tutte caratteristiche legate alla regolamentazione vigente in Italia e/o per le quali l’Uni ha proposto al Ministero di confermarle e renderle obbligatorie
in Italia.
Permeabilità all’aria
Richiesta dal decreto 2 aprile 1998 e proposta da Uni al ministero Sviluppo economico per essere confermata obbligatoria ai fini della marcatura CE.
Indicazioni per la scelta della classe sono date nella Uni 1173 (ed. 2005) punto 5.1.1. tramite la Tab. 2.
Tenuta all’acqua
Richiesta in modo indiretto dal DL 6 settembre 2005 (Codice del consumo) e proposta da Uni al ministerro Sviluppo economico per essere dichiarata obbligatoria ai fini marcatura CE in base alla prassi consolidata.
Indicazioni per la scelta della classe sono date nella Uni 11173 (ed. 2005) punto 5.1.2; tramite la Tab. 5.
Resistenza al vento
Ricordiamo che i lucernari di copertura si devono verificare anche per il carico neve.
Richiesta in modo indiretto dal DL 6 settembresettembre 2005 (Codice del consumo), prevista
dal D 14 gennaio 2008 e proposta da Uni al ministero Sviluppo economico per essere dichiarata obbligatoria ai fini marcatura CE.
Al momento attuale, vi è un periodo transitorio tra diversi decreti realtivi alla stabilità strutturale (quello del 16 gennaio 1996, quello del 15 settembre 2005 e quello del 14 gennaio 2008); in prospettiva si considera l’ultimo, in quanto sostituirà tutti gli altri dal giugno 2009, il quale al punto 2.1 penultimo paragrafo riporta: “La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini
strutturali, deve essere accompagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera.
I componenti, sistemi e prodotti, edili o impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati e installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti”.
Al punto 2.2.2 - Stati limite di esercizio, riporta: “spostamenti e deformazioni che possono
compromettere l’efficienza e l’aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari”.
Al capitolo 12 - Riferimenti tecnici riporta: “per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa le indicazioni riportate nei seguenti documenti:
- Eurocodici strutturali pubblicati dal Cen, con le precisazioni riportate nelle Appendici nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;
- norme Uni EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da Uni.
……… omississ …………..”..
Indicazioni per la scelta della classe sono date nella Uni 11173 (ed. 2005) punto 5.1.3
tramite la Tab. 6.
Trasmittanza termica
Per le proprietà radiative (trasmissione luminosa), sono valide le richieste da Dlgs 311 (Guri 1 febbraio 2007) che corregge e integra il Dlgs 192/05 (e precedentemente da DM 2 aprile 1998 che considera la trasmittanza termica e la trasmissione luminosa ) e proposta da Uni al ministero Sviluppo economico per essere confermata obbligatoria ai fini marcatura CE. Indicazioni per la scelta dei valori di trasmittanza termica per le chiusure trasparenti sono date nel DL 311/07 come indicato nella Tab. 7 (a e b).
Il Dlgs 115 del 2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE” del 30 maggio 2008 (G.U. 3 luglio 2008) riporta indicazioni concernenti l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, prevede premi volumetrici e deroghe sulle distanze minime e altezze massime in caso di isolamento delle strutture opache.
Il nuovo quadro sugli incentivi previsti per il triennio 2008-2010 e i premi volumetrici è riassunto come in Tab. 8.
Il DM 11 marzo 2008, Allegato B riporta i valori indicati nelle Tabb. 9 e 10 per le finestre comprensive di infissi. Non è una dizione molto precisa, così si applica anche alle porte esterne pedonali, ma non è chiaro come si può applicare a chiusure industriali, porte da garage, porte automatiche ecc.
Per le proprietà radiative, quindi per la trasmissione luminosa dei vetri, vale la medesima legislazione di riferimento. I valori devono essere entro quanto indicato dalle norme Uni EN riportate e di riferimento per la marcatura CE.
Isolamento acustico
La Uni 11173 rinvia alle indicazioni date nella Uni 8204, che suddivide i serramenti in tre categorie: R1, con isolamento da 20 a 27 dB; R2, con isolamento da 27 a 35 dB; R3, oltre 35 dB. La stessa norma stabilisce criteri di scelta delle categorie citate in relazione ai livelli di tollerabilità del rumore negli ambienti e del livello di rumorosità della zona del territorio.
La tollerabilità è divisa in:
- tipo 1 = 30 dB (A) camere di ospedale, teatri, sale per conferenze, biblioteche, locali di abitazioni in zone rurali;
- tipo 2 = 35 dB (A): locali di abitazione in zone urbane;
- tipo 3 = 45 dB (A): aule scolastiche.
Le zone di rumorosità sono stabilite come segue:
- zona 1, livello sonoro equivalente minore di 65 dB (A);
- zona 2, livello sonoro equivalente compreso tra 65 e 70 dB (A);
- zona 3, livello sonoro equivalente compreso tra 70 e 75 dB (A);
- zona 4, livello sonoro equivalente maggiore di 75 dB (A).
Per la scelta, viene data la Tab. 11.
Queste indicazioni sono da correlare con i valori riferiti alle pareti misurate in opera come risulta dal Dpcm 5 dicembre 1997 e alla Uni TR 11175 “Guida alla progettazione acustica degli edifici“, che fornisce i criteri di progettazione per “proporzionare” i valori dei serramenti a quelli della facciata nel suo complesso.
Valori limite(art. 3 e allegato A del Dpcm 5/12/1997)
Sull'argomento, l’art. 3 prescrive che i valori da rispettare per le pareti sono quelli riportati nella Tab. 12.
Da ricordare che:
- i valori di R’w e D 2m,nT,w sono da intendersi come valori minimi consentiti;
- i valori di L’nw, L ASmax e L Aeq sono da intendersi come valori massimi consentiti;
- i valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra differenti unità immobiliari;
- i valori di D 2m, nT,w sono riferiti a elementi di separazione tra ambienti abitativi el’esterno; 353
- i valori di L’nw sono riferiti a elementi di separazione tra differenti ambienti abitativi.
I valori limite prescritti devono essere verificati in opera.
Considerazioni su dove si debbano eseguire le misure (unità immobiliari e ambienti abitativi):
- le misure R’w devono essere seguite su partizioni che separano differenti “unità immobiliari”
Oltre la marcatura CE
Quanto riportiamo diseguito è sintetizzato per motivi editoriali: infatti, uno sviluppo come nei punti precedenti porterebbe a una pubblicazione autonoma. Fra i criteri non sono analizzate le modalità più diffuse, come facilità di manutenzione, estetica, coerenza con il contesto, prezzo o assistenza.
• Resistenza all’urto
Quando richiesto, dichiarare il valore risultante dalla prova di urto sul vetro e/o sull’intero serramento, da correlare con il valore contenuto nel progetto di analisi dei rischi o con regolamentazioni sulla sicurezza.
• Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
Si deve calcolare o determinare con prove (EN 14609 o EN 948), con un carico di 350 posto sull’anta, e mantenuto per 60 s.
• Dimensioni e tolleranze
Indicare le dimensioni di interfaccia (come definite nellaEN 12519) in mm e le altre dimensioni significative ai fini della posa e dell’uso finale, in relazione alla richiesta del progetto. Le dimensioni sono utili anche ai fini del soddisfacimento del rapporto aeroilluminante, come chiesto dalla regolamentazione nazionale ripresa nei regolamenti edilizi comunali.
• Capacità di apertura
Da indicare, quando richiesto dal progetto, la presenza di dispositivi di uscita antipanico e di sicurezza rispondenti alle norme EN 179, 1125 ecc. e coperti da marcatura CE.
• Compatibilità ai fini della tutela dei beni architettonici
Nel caso di interventi su beni tutelati, si devono verificare le scelte di materiali, conformazione ecc. con le indicazioni della Sovrintendenza o altra autorità preposta.
• Durabilità nell’uso
Solitamente, è chiesta per porte con prestazioni di resistenza al fuoco, ma indicazioni singole sono contenute in norme tecniche sugli accessori che rispondono alla direttiva Prodotti da Costruzione (numero di cicli rispetto alla destinazione d’uso).
• Dotazioni di dispositivi per fermo in apertura, chiudi porta, parti vetrate ecc.
Sono solitamente legate a specifiche esigenze della attività svolta nell’ambiente in cui viene posato il serramento o a esigenze dovute alla sicurezza negli ambienti di lavoro ecc.
• Caratteristiche e/o dotazioni dei serramenti sui percorsi o negli ambienti regolamentati ai fini superamento delle barriere architettoniche
Sono soggette alla L 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati“ e DL 236 del 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Per porte e finestre, sono date prescrizioni relative a: dimensioni, soglie, spazi di manovra pre/post, dettagli costruttivi, identificazione parti vetrate, porte automatiche, senso di apertura, forze di manovra.
Altre prescrizioni riguardano le porte dei locali servizi igienici (dimension, dotazioni di barre, senso di apertura ecc.).
• Caratteristiche legate alla prevenzione del crimine
Sono derivabili dalle norme europee EN 1630 sulle porte finestre resitenti alla effrazione e Cen/TS 14483-3 relativa alla definizione del livello di rischio da intrusione e delle misure da adottare per la prevenzione del crimine (tra le principali porte e finestre e relativi accessori resistenti alla effrazione).
• Resistenza al fuoco e tenuta la fumo
Solo quando è necessariamente richiesta la caratteristica prestazionale di resistenza al fuoco e tenuta al fumo, occorre fare riferimento alla regolamentazione applicabile per la destinazione d’uso dell’edificio considerato, alla regolamentazione sulle modalità di espressione dei parametri per le porte e finestre (DM febbraio 2007) e al DM 21 giugno 2004 sulla omologazione delle porte stesse.
• Altre caratteristiche
Si deve far riferimento a quelle riportate nelle EN 14351-1 e 14351-2 (e norme equivalenti, per quanto riguarda oscuranti, chiusure tecniche ecc.).
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