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R: Marcatura CE su finestre e porte pedonali
La situazione è questa (ed è caotica, come al solito): 1- Il Gruppo di Lavoro 1 di Uni, il nostro Ente di normazione, ha raccomandato il 22 febbraio 2008 l'adozione di cinque caratteristiche obbligatorie per finestre e porte pedonali: permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica e resistenza al carico dei dispositivi di sicurezza. Vedi la nostra news: http://www.guidafinestra.it/temi/Normativa_Facciate_e_Serramenti/news/Cinque_le_caratteristiche_obbligatorie_pe_22022008.aspx 2- Il Comitato Costruzioni dell’UNI a giugno ha approvato questa risoluzione e l'ha trasmessa con raccomandazione di adozione al MSE-Ministero Sviluppo Economico. 3 - A luglio 2008 Confartigianato ha silurato la scheda UNI dicendo che sono troppe le cinque caratteristiche, che l’Italia diverrebbe il Paese con il maggior numero di caratteristiche obbligatorie per i serramenti esterni e che questo sarebbe insopportabile dal punto di vista economico per i produttori artigiani Chi vuole approfondire l’argomento può consultare la news: http://www.guidafinestra.it/temi/Generale/news/Confartigianato_al_MSE_no_alla_scheda_UNI_23072008.aspx La presa di posizione di Confartigianato è sostanzialmente è una posizione di difesa degli interessi degli artigiani produttori di finestre e porte di ingresso in legno, visto che i costruttori di serramenti in alluminio, acciaio e pvc possono avvalersi della procedura di cascading ITT. 4 -In autunno, esponenti di MSE confidano a chi gli chiede qualcosa in merito a una loro decisione che hanno altre cose più urgenti di cui occuparsi (parlano di 600 Decreti ministeriali in arretrato) e che in ogni caso, la vicenda è complicata dal fatto che esiste una forte frattura tra le parti sociali coinvolte in questa vicenda. E, come si sa, Confartigianato ha notoriamente un forte peso in sede ministeriale. E quindi prima di emettere un DM (perché di questo si tratta) occorrerebbe convocare un tavolo di lavoro in cui comporre la vertenza o al limite di rinviare il tutto a UNI per un revisione della scheda UNI che trovi il massimo di consenso. Siamo in una situazione di impasse. Quindi, i tempi per una decisione in merito alle caratteristiche obbligatorie per finestre e porte pedonali si allungano come si allungano i tempi per la pubblicazione della EN 1431-1 nuova versione che arriverà a fine anno o addirittura a gennaio 2010. Naturalmente occorrerà aspettare aprile/maggio per la traduzione in lingua italiana.Il quadro non è molto consolante. Alle complicazioni europee aggiungiamo quelle italiche. Come forse noto attualmente esistono diverse interpretazioni sulle caratteristiche attualmente obbligatorie: si va da chi dice che sono solo due a chi dice che sono sei. Questo non sorprende per niente essendo il nostro un Paese pirandelliano fino in fondo.
Ennio Braicovich
18.04.2009 00.00
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R: Articolo "Ripristino del 55%. Le Novità" scritto su Show Room
Ahimé, Lei ha ragione. L'Autrice e noi e quindi lei siamo rimasti tutti vittime del cambiamento delle regole verificatosi tra fine novembre e fine gennaio. Il fatto è che l'articolo è stato chiuso a metà dicembre quando ancora non si conoscevano bene le nuove regole che poi alla fine sono state approvate a fine gennaio con la legge 2/2009. Idem per l’articolo apparso su Finestra di marzo. Tuttavia ancora oggi siamo in attesa della comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate (non ancora trasmessa dal Direttore dell'AdE). Le suggerirei per gli argomenti di attualità di consultare il ns. sito www.guidafinestra.it che cerchiamo di aggiornare continuamente sul tema del 55%.
20.03.2009 15.02
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R: Normative riguardanti il carico neve
Attualmente sono in vigore tre normative, tra cui quella del 1996. Il settore delle strutture in alluminio, acciaio, legno, vetro ...è oramai regolamentato dalle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Un decreto che è entrato in vigore il 5 marzo 2008. Tuttavia fino al 30 giugno 2010 vige un regime transitorio in cui per cui il calcolo della "azione della neve" è possibile: 1- utilizzare le NTC del DM del 14 gennaio 2008; oppure 2- utilizzare la vecchia versione delle NTC del 14 settembre 2005; oppure 3- utilizzare il D.M. 16 gennaio 1996 –Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e il D.M. 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche. E' una situazione un po' pirandelliana. Tuttavia, vista la scaletta temporale di cui sopra, la prima opzione è quella con la quale dovrà prendere confidenza d'ora in poi anche se siete abituati al DM del 1996. Nel metodo da adottare conta molto anche la data del permesso di costruire, la data della costruzione/installazione ecc. In ogni caso, e a scanso di futuri equivoci, le suggeriamo di concordare con il progettista (e il suo strutturista) e il direttore lavori l'opzione da loro meglio desiderata.
Redazione
18.03.2009 14.49
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R: 55%. Intervento per la sostituzione infissi caldaia
Per ciò che concerne le disposizioni da rispettare, avendo effettuato i pagamenti in periodi d’imposta differenti, vale il principio di cassa, ovvero se si effettuano anche solo i bonifici per l’intero ammontare delle spese (a fronte di fatture emesse nel 2008) o anche nel caso in cui si effettuino quote di spese nel 2008 e ultimi pagamenti nel 2009, si dovranno rispettare le nuove disposizioni vigenti secondo il suddetto principio di cassa (e quindi quelle ai sensi della manovra anti-crisi), in quanto le disposizioni del DL185/08, come convertito in legge in data 28.01.09, si applicano per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, ovvero per le persone fisiche dal 1.01.09. Consideri inoltre che ai fini delle detrazioni, nel caso di unica documentazione in riferimento ad interventi effettuati in più periodi d’imposta, sarà possibile però portare in detrazione via via le quote di spese sostenute per ogni periodo d’imposta. Secondo quanto indicato al comma 1-quater dell'art 4 , del DM 7.04.08, è sufficiente che lo stesso contribuente produca un'autocertificazione, indicando le quote di spese effettuate per il periodo d'imposta in cui s'intende effettuare la detrazione, e dichiarando appunto che i lavori sono ancora in corso. Tale documentazione non va trasmessa ad ENEA, ma rimane a cura del richiedente da presentare solo in sede fiscale. Mi dispenso da eventuali imprecisioni per il periodo transitorio in cui mi viene posta la domanda, visto che si è ancora in attesa di disposizioni regolamentari per le procedure di detrazione.
Federica Stabile, Gruppo di Lavoro Efficienza energetica, Enea
27.01.2009 14.48
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