Normativa

Agenzia Entrate chiarisce aspetti del reverse charge in edilizia

Con la circolare n. 37/E del 22 dicembre l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria. Clausola di salvaguardia per comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento

Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito del settore edile. Il meccanismo del reverse charge mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio. Esso prevede che sia il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, ad assolvere l’Iva al posto del cedente o del prestatore, in deroga alla procedura normale di applicazione dell’Iva.

Alcuni aspetti applicativi del meccanismo erano apparsi poco chiari subito dopo la pubblicazione della Legge di Stabilità 2015 che lo prevedeva all’articolo 1, comma 629. A partire dal 1° gennaio 2015 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è riservata alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Il reverse charge è previsto in conformità all’articolo 199, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, secondo cui “gli Stati membri possono stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili”.

Con la circolare n. 37/E del 22 dicembre l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria e, considerata la complessita? delle questioni esaminate, fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento.

Ecco per punti gli aspetti principali del documento che il lettore trova in allegato a fondo pagina.

Manutenzioni straordinarie e demolizioni – In una logica di semplificazione, non deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unita? immobiliari. Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore del Dl n. 133/2014, rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non piu? nella “ristrutturazione edilizia”. Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo caso, infatti, l’attivita? di demolizione, generalmente soggetta a reverse charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione.

 Il reverse charge “trova posto” nei parcheggi che sono parte dell’edificio – Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto i parcheggi sono escluse dall’applicazione del reverse charge, a meno che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio, in quanto, ad esempio, interrati..

Chiarimenti a 360 gradi in tema di impianti – Trova applicazione l’inversione contabile ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio. E’ il caso, per esempio, di un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere collocate, per motivi funzionali e tecnici, esternamente. Stessa “sorte” per le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi- integrati” agli edifici. Niente regole ordinarie, infine, anche per le attivita? di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici, così come per l’installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.