Economia

Anac “sospende” i CAM-Criteri ambientali Minimi in edilizia

Un vulnus per il superbonus 110% inserito nel Decreto Rilancio che ha adottato i Criteri ambientali minimi

L’ Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, ha sospeso le linee guida per l’applicazione dei criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM nel settore edilizia. Uno dei problemi che solleva la bocciatura riguarda l’ecobonus 110% che ne richiede l’applicazione per un certo tipo di interventi.

Il comunicato di Anac, emesso il 4 maggio scorso, così recita:

Settore edilizia criteri ambientali minimi/Sospensione attività concernenti l’adozione Linee guida

Sospensione attività concernenti l’adozione delle Linee guida in materia di applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia

A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.

Fin qui la nota di Anac. Il fatto preoccupante è che i Criteri ambientali Minimi sono stati adottati dall’art. 128 del Decreto rilancio che concerne il super bonus 110% e che dovrebbe essere pubblicato forse lunedì in Gazzetta Ufficiale. Un’altra pietra d’inciampo sul tormentato percorso sia del Decreto che del superbonus 110%.

Infatti, l’articolo 128 (numero che potrebbe cambiare nel testo definitivo del Decreto Rilancio) prevede al comma 1, lettera a, che:

“I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017”.

Questo per gli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.

I CAM adottati con il decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” rappresentano un provvedimento importante perché spingono verso un’edilizia pubblica più green ma anche perché inseriti all’interno del nuovo Codice degli Appalti.

L’ Anac ha competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici. Fatto interessante è che l’art. 128 estende i CAM all’edilizia privata o meglio a una parte di essa. Ora vedremo.

a cura di Ennio Braicovich