Attualità

Bonus 75%: limiti e opportunità

Il quadro legislativo completo e un vademecum operativo per il comparto di serramenti e accessori: l’effettiva fruibilità di un incentivo dai forti connotati etici e sociali che non va inteso come un qualsiasi bonus per il settore infissi

L’articolo 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, riconosce una detrazione dall’imposta lorda del 75% per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; la legge di bilancio 2023 ha successivamente prorogato l’agevolazione sino al 31 dicembre 2025. Infine, il D.L. 11 del 16 febbraio 2023, convertito nella Legge 38 dell’11 aprile 2023, hanno confermato la possibilità per tale bonus di continuare a fruire dello sconto in fattura e/o della cessione del credito.

Chi può accedere al bonus 75%?

Possono fruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio. Tutto ciò indipendentemente dalla presenza o meno di persone con disabilità o con altri requisiti di età specifici.

Per quali edifici?

Considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

Limiti di detraibilità

La Circolare 17/E del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per interventi sulle parti comuni degli edifici:

  1. a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.

Interventi ammessi

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Nel settore dei serramenti e relativi accessori quali sono le regole?

Come ricordato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, il punto di partenza fondamentale è che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche preesistenti, e che si rispettino poi i requisiti del D.M. 236/89, ovvero, non è detto che tale bonus sia sempre applicabile, ed anche all’interno della stessa unità immobiliare esiste la possibilità di avere degli interventi ammissibili in maniera parziale, vediamo come nello specifico.

Quali sono i princìpi di progetto a cui far riferimento nel D.M. 236/89?

Innanzitutto, per barriere architettoniche si intendono:

  1. a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  3. c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Quali sono i criteri generali di progettazione richiesti nel D.M. 236/89?

Art. 4.1.1 PORTE

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura. Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali, comunque, da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire un’agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate. (Per le specifiche vedi 8.1.1).

Art. 4.1.3 INFISSI ESTERNI

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabile percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.3)

Art. 8  SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI

LUCE NETTA PORTA O PORTA-FINESTRA: larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

ALTEZZA MANIGLIA: distanza misurata in verticale dall’asse di rotazione della manopola ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

ALTEZZA APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE, PULSANTI: distanza misurata in verticale dall’asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

 Art. 8.1.1 PORTE

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

 Art. 8.1.2 PAVIMENTI

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

 Art. 8.1.3 INFISSI ESTERNI

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130: consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

 Art. 8.1.5 TERMINALI DEGLI IMPIANTI

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm (gli interruttori tra i 60 e i 140 cm).

Quindi in sintesi come ci si comporta con i vari elementi del mondo del serramento e relativi componentistica ed accessori?

  • Sostituzione di porte d’accesso alle unità immobiliari (porte blindate, portoncini…):

la barriera architettonica preesistente potrebbe essere data dall’altezza maniglia non ricompresa nel range 85/95 cm da terra, oppure dal mancato passaggio di luce netta pari a 80 cm (si pensi ad esempio ai portoncini a 2 ante, in cui la singola anta non permetta il passaggio, ma la seconda anta abbia uno sgancio a pavimento o in cima non raggiungibili da una persona con ridotta capacità motoria), oppure dalla non manovrabilità con una pressione non superiore a 8 kg (ad esempio vecchi portoni i cui cardini abbiano avuto dei cedimenti che ne abbiano compromesso la manovrabilità).

  • Sostituzione delle altre porte (porte interne, porte di locali tecnici, porte di passaggi secondari):

la barriera architettonica preesistente potrebbe essere data dall’altezza maniglia non ricompresa nel range 85/95 cm da terra (solitamente le maniglie delle vecchie porte si trovano in posizione baricentrica, quindi oltre il metro da terra), oppure dal mancato passaggio di luce netta pari a 75 cm (spesso le porte interne agli appartamenti, soprattutto non di recente realizzazione, presentano passaggi anche inferiori), oppure dalla non manovrabilità con una pressione non superiore a 8 kg (requisito solitamente già soddisfatto anche dalle vecchie porte).

  • Sostituzione degli infissi esterni (a definirli ci pensava la Norma UNI 8369-1:1988 del 30/09/1988 che indicava i termini fondamentali delle chiusure verticali all’art. 2 comma 2 definendo gli “infissi esterni verticali”: classe di elementi tecnici con funzione di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, energia, materiali solidi, liquidi o gassosi tra gli spazi interni e gli spazi esterni e in generale completare l’attrezzatura della chiusura verticale. Quindi portefinestre, finestre…):

la barriera architettonica preesistente potrebbe essere data dall’altezza maniglia non ricompresa nel range 100/130 cm da terra (spesso le posizioni delle vecchie maniglie nelle finestre si trovano ad un’altezza nettamente superiore, vicina ai 150 cm da terra, o nelle portefinestre anche inferiore al metro), oppure dal mancato passaggio di luce netta pari a 80 cm per le portefinestre (in mancanza di specifica nell’art. 8.1.3 su tale elemento è plausibile ragionare per analogia con il punto 8.1.1 dedicato alle porte d’accesso, in quanto i passaggi esterno/interno sono considerabili sempre degli accessi), oppure dalla non manovrabilità con una pressione non superiore a 8 kg (talvolta i serramenti vengono sostituiti per cedimenti strutturali che non ne permettono una facile manovrabilità e/o chiusura), oppure dalla presenza di spigoli vivi nelle ante inferiori delle finestre (si pensi ad esempio ai vecchi serramenti in alluminio con lo spigolo vivo nella traversa inferiore), oppure dalla presenza a terra del telaio o della battuta dei vecchi serramenti (tali elementi rappresentano una barriera se superiori a 2,5 cm di altezza), oppure dalla presenza di sopraluce o finestre da tetto con maniglie non raggiungibili da una persona con ridotta capacità motoria.

  • Sostituzione dei sistemi oscuranti (tapparelle, persiane, scuri…):

la barriera architettonica preesistente potrebbe essere data dalla presenza di detti sistemi non automatizzati (si pensi alle tapparelle manuali) o non raggiungibili (si pensi a persiane e scuri senza motorizzazioni o opportuni agganci che non ne permettano la retraibilità verso l’interno).

I nuovi prodotti invece dovranno rispettare TUTTI i requisiti di pertinenza, ovvero:

  • luce netta passaggio delle porte di accesso esterno/interno di almeno 80 cm
  • luce netta passaggio delle porte interne di almeno 75 cm
  • altezza delle maniglie delle porte d’accesso o porte interne compresa tra 85 e 95 cm da terra
  • soglia ribassata delle portefinestre minore o uguale a 2,5 cm
  • altezza delle maniglie di finestre e portefinestre compresa tra i 100 cm e i 130 cm da terra
  • assenza di spigoli vivi nelle traverse inferiori delle ante apribili (o relativa protezione)
  • movimentazione delle ante mobili di porte e infissi esercitabile con pressione non superiore a 8 kg
  • automazione dei dispositivi di comando ed altezza dei dispositivi di comando automazioni compresa tra i 60 cm e i 140 cm da terra (o telecomando)

Quesiti meritevoli di specifici interpelli all’Agenzia delle Entrate, per chiarire alcuni aspetti

  • È agevolabile la sostituzione di una porta basculante manuale in un box auto con un sistema analogo motorizzato (es. sezionale)? Il dubbio si pone in quanto questi sistemi non erano esplicitamente citati nel D.M. 236/89 in quanto tecnologie che a quei tempi non erano presenti o non di utilizzo comune.
  • La sostituzione di porte interne è agevolabile anche in assenza di titolo edilizio (ovviamente se non necessaria la modifica dimensionale delle stesse)? Il dubbio si pone viste le passate restrizioni nel bonus casa e nel bonus mobili, dove, nel primo caso, l’intervento era ritenuto agevolabile solo se ricompreso in un contesto più ampio di manutenzione superiore all’ordinaria.
  • È agevolabile la sostituzione di un serramento esterno che comporti modifica dimensionale in facciata (e quindi catalogato come intervento di “ristrutturazione edilizia” ai sensi del D.P.R. 380/2001)? Il dubbio si pone in quanto l’Agenzia delle Entrate ha espresso diversi pareri in merito a tali interventi, qualificandoli sempre nei bonus al 50% per ristrutturazione edilizia.

 

Campi d’applicazione

Il quadro delle regole è ben definito, l’unica norma di riferimento rimane il D.M. 236/89, che, per quanto vetusto, contiene i principi cardine a cui tutti i progettisti si attengono da oltre un trentennio, e non bisogna cadere nel tranello delle “interpretazioni” o delle “deroghe” dell’edilizia, così come dei recepimenti locali, in quanto la normativa fiscale deve avere applicazione univoca a livello nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, ogni intervento va verificato da un tecnico abilitato come citato all’Art. 7.3: la conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l’idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra, sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge.

Qualora si applichino lo sconto in fattura o la cessione del credito occorre anche verificare i costi ai sensi del D.M. M.I.T.E. del 14/02/2022.

E se in parte o tutti gli elementi in un’unità immobiliare non presentassero caratteristiche pregresse per costituire una barriera architettonica da eliminare, o se non fosse tecnicamente possibile realizzare soluzioni idonee a superare tali barriere architettoniche, cosa si può fare?

Esistono sempre gli altri bonus fiscali: 50% ecobonus, 50% bonus casa, 65% riqualificazione globale, superbonus con varie aliquote a seconda dell’edificio e dell’inizio dei cantieri (come elementi trainati)…

Ricordiamoci tutti che il bonus 75% per le barriere architettoniche è un’ottima opportunità, che volge il mercato verso un’etica più inclusiva, con delle regole ben precise, ma non è un bonus applicabile indistintamente sempre e comunque

 

a cura di Antonio Rusconi