CAM e RED III: la nuova compliance normativa

Nuovi obblighi per l’edilizia: dal 2 febbraio i nuovi CAM impongono standard di sostenibilità più severi per appalti pubblici, mentre dal 4 febbraio il D.Lgs 5/2026 (RED III) alza le quote obbligatorie di rinnovabili (FER) anche per interventi di secondo livello

Sono operativi dal 2 febbraio 2026 i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, aggiornati con il DM 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025.

Le aziende dovranno garantire prodotti conformi ai nuovi standard di sostenibilità ed economia circolare, richiesti per accedere a incentivi e tutti gli appalti pubblici riguardanti servizi di progettazione, lavori di costruzione, manutenzione e riqualificazione edilizia. Le regole si applicano anche agli interventi parziali e alle opere di urbanizzazione.

Un ruolo centrale nella valutazione delle offerte viene assunto dalle metodologie di analisi del ciclo di vita dell’edificio (LCA) e di costo del ciclo di vita (LCC). I CAM premiano le soluzioni progettuali che, attraverso dati misurabili e verificabili, dimostrano la riduzione degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla produzione dei materiali alla fase d’uso fino al fine vita. Una parte rilevante dei criteri premianti riguarda i prodotti da costruzione, con valorizzazione delle prestazioni ambientali migliorative dei materiali, del contenuto di materiale riciclato, dell’impiego di sottoprodotti e del rispetto della disciplina End of Waste peri rifiuti da costruzione e demolizione.

Premiata anche la formazione ambientale del personale di cantiere e l’impiego di posatori qualificati, per garantire il rispetto delle prestazioni ambientali in fase esecutiva

Obblighi più stringenti anche per l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile negli edifici. Dal 4 febbraio 2026 entrano in vigore i nuovi obblighi FER, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026 del D.Lgs 5/2026, l’Italia recepisce la Direttiva europea RED III (Renewable Energy Directive III).

L’obbligo di coprire parte dei consumi energetici con rinnovabili, con percentuali che variano tra il 15% e il 60% in base alla tipologia di intervento, edifici di nuova costruzione, edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e a interventi di secondo livello.

Cambiare solo la fonte di approvvigionamento non è sufficiente, ma occorre intervenire anche sull’involucro dell’edificio per ridurre gli sprechi e dispersioni, un approccio integrato con impatto sul mercato dell’edilizia.