Pubblicato a fine 2024 il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 con applicazione a decorrere da oggi, 8 gennaio 2026. Cosa cambia praticamente nel mondo serramento?
Il 18 dicembre 2024 è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il Regolamento (UE) n. 305/2011.
Tale regolamento, come specificato nell’art.96, è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 con applicazione a decorrere da oggi, 8 gennaio 2026.
Regolamento Prodotti da Costruzione, cosa cambia?
Quali sono, quindi, gli sviluppi? Cosa è necessario fare? Ci sono indicazioni su come modificare la Marcatura CE? È necessario aggiornare il contratto di cascading al nuovo CPR?
La nostra consulente, esperta di norme, ing. Rita D’Alessandro spiega:
“Al momento nulla cambia in quanto la norma armonizzata di marcatura CE dei serramenti non ha ancora subito il processo di revisione secondo i disposti del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione. La revisione partirà dopo aver ottenuto parere positivo dalla Commissione circa la Standardization Request presentata, parere atteso per il mese di marzo di quest’anno. Al netto di eventuali imprevisti dovuti a possibili discordanze tra Commissione e Comitato Europeo di Normazione (CEN) circa i contenuti del parere, che comporterebbero uno slittamento delle tempistiche, la revisione potrà potrebbe quindi partire (ottimisticamente) questa primavera con un tempo di sviluppo di 18 mesi, e in linea di massima potrebbe concludersi a fine 2027, inizio 2028. Seguono, poi, i tempi di pubblicazione della nuova norma in Gazzetta Ufficiale Europea. Nel frattempo, si attende anche che la Commissione predisponga la piattaforma relativa al passaporto digitale di prodotto e fornisca specifiche istruzioni su questo e su altri passaggi del CPR che richiedono chiarimenti.
Quello che al momento le aziende possono fare è portarsi avanti con il tema della sostenibilità (requisito richiesto dal nuovo CPR che verrà trattato anche nella revisione della norma armonizzata), avviando un LCA di prodotto o una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) e sfruttare commercialmente al meglio la tematica (a prescindere dalla marcatura CE che continua a essere valida secondo gli schemi attuali), magari negli interventi pubblici soggetti ai Criteri Ambientali Minimi – CAM o in sede di capitolati di vario genere e natura, correlati ai diversi protocolli ambientali.
Per quanto riguarda infine il contratto del cascading, un ragionamento preliminare sul tema della sostenibilità potrebbe essere opportuno fin d’ora per non trovarsi poi impreparati quando tutto sarà a regime”.

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