Guida al Superbonus. I primi commenti ai Casi pratici

Alla ricerca delle opportunità per il settore dei serramenti l’ing. Giovanni Tisi analizza uno ad uno i sette casi pratici che la Guida delle Entrate prospetta

Guida al Superbonus 110% Agenzia delle EntrateLa Guida al Superbonus rilasciata ieri (vedi news) dall’Agenzia delle Entrate sta suscitando tantissime reazioni sui social grande pubblico (grazie ai grandi media) e sui social del settore.

Tra i primissimi a commentare la pubblicazione è l’esperto ing. Giovanni Tisi che analizza in modo particolare i sette Casi pratici che la Guida al Superbonus 110% offre alla ricerca delle opportunità, nonché dei vincoli, per i clienti di serramentisti e rivenditori desiderosi di cogliere le possibilità offerte dal provvedimento di legge. (EB)


La prima Guida al Superbonus e i Casi pratici

Giovanni Tisi
L’ing. Giovanni Tisi

Purtroppo, come era per altro immaginabile, questa pubblicazione, più che risolvere i dubbi di dettaglio per i tecnici, si rivolge al grande pubblico con l’intento di divulgare i principi del Decreto Rilancio e della possibilità che le detrazioni fiscali connesse agli interventi di risparmio energetico possano godere di una aliquota del 110%
Non mancano però interessanti spunti di riflessione, anche solo per la presenza di un buon numero di esempi pratici che chiariscono in parole semplici il contenuto non sempre facilmente comprensibile di certi commi della legge.

 

Commento agli esempi della Guida al Superbonus 

Esempio 1
Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema
centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico
(ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento
delle due classi energetiche.
Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi
igienici.

Nella situazione prospettata:
o per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare
del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i
requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte
di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5
anni in quote annuali da 1.760 euro.
o se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con
il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione
straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al
50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione
massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di
20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di
1.000 euro.

Commento:
1.a E’ chiaro che se il condominio sta facendo opere che rientrano nel Superbonus, ANCHE le opere private che comportano un risparmio energetico godono dello stesso superbonus. Meno chiaro, invece, come farà Carlo a dimostrare, nella SUA comunicazione ENEA di poter godere di tale superbonus che deriva solo dalla contemporanea presenza di lavori condominiali, che possono avere scadenze temporali diverse, coinvolgere fornitori diversi, richiedere asseverazioni diverse.
1.b Altrettanto chiaro che il trascinamento al 110 di opere eseguite sulla propria unità immobiliare non si applica ad interventi che non ricadono nell’Ecobonus ma nel Bonus Casa; in questo caso l’aliquota rimane il 50%; questo è un punto non sempre chiaro ai clienti: il SUPERBONUS si applica SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO; le altre opere, anche eseguite simultaneamente, non possono godere del 110, ma solo del 50.

Esempio 2
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento
energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.
Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
o sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei
requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte
di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà
di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali
da 7.700 euro.
o ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali
interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle
spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima
48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad
una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote
annuali di pari importo (2.750 euro).

Commento: 2. Quanto esposto nel primo esempio per un appartamento condominiale, si riflette in modo analogo nel caso di una villetta con un solo proprietario: le opere che non rientrano nell’Ecobonus non vengono trascinate al 110, ma rimangono con la loro aliquota del 50%

Esempio 3
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a
schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di
ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.
In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute
per interventi:
– di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità
immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle
parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità
immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
– di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni
dell’edificio condominiale,
– antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone
sismiche 1,2 e 3.

Commento: 3. L’esempio chiarisce l’ambito entro il quale si applica il numero massimo di unità sulle quali ci si può avvalere delle maggiorazioni al 110%, specificando che se Carmine ha già usufruito del 110% sulla casa al mare e in montagna, non potrà avere tale agevolazione sull’appartamento in condominio in città per le sue spese private; tale agevolazione, nel complesso condominiale, gli sarà riconosciuta solo sulle parti comuni.

Esempio 4
Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con
accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla
norma.
Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità
immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati
dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità

Commento: 4. L’esempio 4 introduce il concetto esplicito di villetta a schiera, considerato edificio indipendente se dotato di accesso autonomo; quindi l’esistenza di eventuali parti comuni (corsello garage, ingresso carraio) pare non facciano venir meno la individualità dell’edificio.

Esempio 5
Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a
condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.
Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli
stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E.).

Commento: 5. L’esempio chiarisce meglio una delle modifiche introdotte in itinere, ribadendo che potrebbe bastare la sostituzione della caldaia con una a condensazione di classe A per accedere al 110. Per altro, non sarà facile che un simile intervento possa consentire, da solo, il salto di due classi energetiche.

Esempio 6
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola
produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n.
412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un
proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo
impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore
produca un beneficio energetico.

Commento: 6. L’esempio chiarisce che anche la sola produzione di ACS centralizzata può costituire intervento trainante.

Esempio 7
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti,
anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione
dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei
serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il
passaggio alla classe energetica più alta.

Commento: 7. Anche questo si riferisce ad una condizione aggiunta nel processo di approvazione del decreto, che può avere un notevole riflesso sui serramenti; gli interventi su edifici sottoposti a vincolo POSSONO accedere al 110% anche in assenza di altri interventi trainanti, che si suppone comporterebbero eccessive modifiche in contrasto con il vincolo, che si considera prevalente. Per altro, nella legge si fa riferimento sia a vincoli paesaggistici che a vincoli presenti nei Piani di Governo del Territorio di ciascun Comune; nella loro forma più comune, questi secondi vietano il cappotto sulle superfici esterne in certi contesti urbanistici; sarebbe il caso di precisare se, in questi casi, diviene obbligatorio utilizzare una metodologia diversa (p.es. il cappotto interno) o se, al contrario, la presenza del vincolo rende di per se agevolabili al 110% anche i singoli interventi (serramenti). Anche qui, non è chiaro quale tipo di asseverazione andrà prodotta per dimostrare l’esistenza del vincolo che consente di derogare alla realizzazione di un intervento trainante.
Rimane il fatto che la mera sostituzione dei serramenti non potrà quasi mai conseguire il salto delle due classi di merito.

Le opportunità che emergono dalla Guida al Superbonus

In concreto, per il serramentista, il provvedimento di legge offre queste opportunità:
1-essere coinvolto, a livello complessivo, da un’impresa che sta realizzando interventi che, nel loro insieme, potranno godere del 110%. In questa ipotesi, il cliente sarà l’impresa, la quale avrà avuto l’appalto per l’esecuzione delle opere; il serramentista, come fornitore, potrà essere coinvolto nelle eventuali operazioni di cessione del credito; è probabile che, per avere una qualche speranza di entrare nel gioco, il serramentista debba spendersi per siglare accordi con le imprese del territorio che gli possano garantire il lavoro;

2-in secondo luogo, in alternativa allo scenario di cui sopra,  intervenire nella sostituzione dei serramenti presso alcuni condòmini, in edifici che stanno subendo riqualificazione energetica delle parti comuni (facciate, impianti), ma che, per qualsiasi ragione, non prevedano la sostituzione dei serramenti come parte dell’intervento complessivo. In questo senso, saranno avvantaggiati quegli operatori locali in grado di intercettare i lavori prima ancora che comincino e che possano di conseguenza proporre la loro offerta ai condòmini potenzialmente interessati

3-infine, vi è il caso degli interventi su edifici vincolati, anche da vincolo locale, dove va chiarito, come esposto sopra, se l’esistenza del vincolo in facciata consente che si possano effettuare sostituzioni di serramenti con una detrazione del 110% o se il vincolo, per rendere possibile la deroga, debba vietare anche gli altri interventi alternativi (cappotto interno)

ing. Giovanni Tisi