Dal 1° febbraio 2026 entrano in vigore i nuovi CAM Edilizia. Il decreto introduce criteri aggiornati su sostenibilità dei materiali, posa in opera e qualità dell’involucro edilizio, con effetti diretti su progettazione, lavori e gare pubbliche
Con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre, sono stati aggiornati i CAM Edilizia. Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli appalti e alle concessioni pubbliche che riguardano interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e servizi di progettazione. Dal 1° febbraio 2026 le amministrazioni saranno tenute a recepire integralmente i criteri ambientali, senza margini di discrezionalità, pena l’illegittimità della documentazione di gara.
Sostenibilità dei materiali e qualità dell’involucro
Nei nuovi CAM Edilizia assume maggiore rilievo il contenuto di materia riciclata, recuperata o da sottoprodotti. Questa impostazione riguarda ora anche l’alluminio impiegato nei serramenti, nelle chiusure oscuranti e nelle zanzariere, che dovrà dimostrare una percentuale minima certificata del 40%. Le certificazioni ambientali, comprese le EPD, diventano quindi uno strumento centrale per attestare la tracciabilità dei materiali. Vengono inoltre rafforzati i requisiti sulle vetrate isolanti e sulle schermature solari, con limiti più stringenti sul controllo dell’irraggiamento e una maggiore attenzione alla qualità prestazionale dei componenti dell’involucro.
Posa in opera, costruzioni metalliche e obblighi per le stazioni appaltanti
Un altro elemento rilevante dei nuovi CAM Edilizia è l’attenzione alla posa in opera dei serramenti. La corretta progettazione dei nodi di posa e la qualificazione degli operatori diventano aspetti determinanti, in linea con le norme UNI di riferimento. Anche per le costruzioni metalliche e per l’acciaio viene rafforzato l’obbligo di dimostrare il contenuto minimo di materia riciclata lungo tutta la filiera del prodotto finito. Le stazioni appaltanti devono riportare in modo puntuale questi requisiti negli atti di gara, poiché l’omissione, anche parziale, costituisce violazione del Codice dei contratti pubblici, come ribadito dall’ANAC nel novembre 2025.

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