
La Circolare 8/E del 19 giugno 2025 introduce un chiarimento decisivo per tutti gli interventi di sostituzione degli infissi su immobili diversi dalla prima casa. Viene infatti definita l’aliquota agevolata e le detrazioni seconda casa, immobili concessi in locazione o a disposizione, segnando un punto di svolta rispetto alle agevolazioni degli anni precedenti. Per i serramentisti, ciò comporta un adeguamento immediato delle prassi di consulenza e preventivazione.
Detrazioni seconda casa: qual è l’aliquota di detrazione per la sostituzione degli infissi?
Nel caso di interventi di sostituzione degli infissi su immobili che non costituiscono abitazione principale, la Circolare 8/E chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, si applica una detrazione del 36%, con limite massimo di spesa fissato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Questa aliquota ridotta riguarda:
- seconde case (non adibite a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari);
- immobili dati in locazione;
- unità immobiliari a disposizione o concesse in comodato.
La sostituzione degli infissi rientra nelle spese agevolabili se configurata come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, nell’ambito del Bonus Ristrutturazioni previsto dall’art. 16-bis del TUIR. I serramentisti devono quindi prestare attenzione a:
- redigere una relazione tecnica coerente con la tipologia di intervento;
- assicurarsi che i materiali installati rispettino i requisiti minimi di legge (es. trasmittanza termica limite);
- informare il cliente che, in assenza del requisito di “abitazione principale”, l’aliquota agevolata sarà inferiore rispetto agli anni precedenti.
A partire dal 1° gennaio 2026, la detrazione per questo tipo di immobili scenderà ulteriormente al 30%, rendendo strategico per molti contribuenti anticipare i lavori al 2025.
Per i serramentisti, diventa essenziale comunicare chiaramente le condizioni fiscali legate all’immobile per evitare errori in fase di preventivazione e possibili contestazioni da parte dei clienti.
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