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Sicurezza antincendio e facciate negli edifici civili in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le nuove norme tecniche di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici civili

La sicurezza antincendio negli edifici civili, specie se del tipo a torre, è un tema dominante. Il caso della Torre dei Moro a Milano e quello assai più drammatico della Grenfell Tower di Londra sono ancora nella mente di tutti. Un salto importante di qualità nella regolamentazione della sicurezza antincendio è rappresentato da un recentissimo DM. Infatti nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 30 marzo 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.
Con questo decreto, scrive il sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, si compie un passo importante nell’allineamento delle norme nazionali sul comportamento al fuoco delle facciate al quadro normativo vigente a livello comunitario. Infatti, altri provvedimenti importanti sono in fase di studio presso il Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi.

Obiettivi di sicurezza antincendio

In particolare, annota sempre il sito dei Vigili del fuoco, l’allegato tecnico del decreto introduce la definizione di “chiusura d’ambito dell’edificio” quale frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale (c.d coperture e facciate) e contiene una specifica disciplina antincendio per tali elementi costruttivi.
Integrando il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi), la norma persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
• contenere la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

Ambiti di applicazione

Le disposizioni ivi contenute si applicano a tutte le facciate e le coperture degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, edifici residenziali …) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione. Il DM entra in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta e quindi sarà applicabile dal 7 luglio 2022.

Facciate e fuoco

Nell’ambito della strategia antincendio delineata dal Codice di prevenzione incendi sono indicati i requisiti di “Reazione al fuoco”, di “Resistenza al fuoco”, “Compartimentazione” di “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”, per le seguenti tipologie di facciata:
– Facciata semplice e curtain walling;
– Facciata a doppia pelle ventilata.

Sono inoltre indicate le caratteristiche delle “Coperture” degli edifici civili, la geometria e le caratteristiche delle “Fasce di separazione” e la modalità di verifica delle “Sigillature” per le facciate continue.

Nel decreto, infine, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti, in attesa di metodi armonizzati e dell’emanazione di apposite disposizioni comunitarie, è prevista la possibilità, di far riferimento a metodi di prova sperimentale riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea.

a cura di EB