Normativa

65% per i condomini. I contribuenti “no tax” possono cedere il credito ai fornitori

Pronte le regole per la cessione del credito da parte di chi non versa Irpef, ma il Bonus vale solo per la riqualificazione energetica dei condomini nel 2016
 

Uno degli ostacoli maggiori in molti condominii ai lavori di risparmio energetico sulle parti condominiali (ad es. tetto, involucro) è la presenza di condomini che rientrano nella “no tax area”, che non versano quindi Irpef e che quindi possono godere delle detrazioni fiscali del 65%. Ora, grazie alla Legge di Stabilità 2016, essi non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma possono cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate. Sono alcune delle indicazioni contenute in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

La disposizione, introdotta dalla legge di stabilità 2016, riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda del 65%. I contribuenti che ricadono nella “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente non possono fruire di tale agevolazione, che spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda. Con la cessione del credito, invece, la detrazione per la riqualificazione energetica apre anche a questi contribuenti, che possono farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.

L'idea ci sembra ottima. Peccato che sia limitata al solo 2016 mentre i condominii hanno notoriamente bisogno di molto tempo per decidere. Inoltre sarebbe molto interessante poter estendere questa nuova agevolazione anche ai lavori privati permettendo ai soggetti della 'no tax area', di solito pensionati e famiglie poco abbienti, di migliorare le condizioni di comfort e di partecipare ai programmi di risparmio energetico. Ma questo potrà essere possibile solo con la proroga delle detrazioni fiscali del 65% oltre il 2016.

In allegato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate