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65%: Unicmi scrive alla Camera dei Deputati

Unicmi scrive alle Commissioni Bilancio, tesoro e programmazione e Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati. “Portare il bonus per i serramenti al 50% significa rinunciare al loro contributo in termini di risparmio energetico”

Unicmi fa sentire la sua voce e chiede al Parlamento lo stralcio del paragrafo 2) lettera a) del comma 1. Dell’articolo 3 della Legge di Bilancio 2018: “ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione”.

Per questo Unicmi scrive alle Commissioni Bilancio, tesoro e programmazione e Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.

Ecco il testo della lettera:

“Investimenti attivati nel 2016 dagli interventi di sostituzione dei serramenti: 1.355,5 M€, ovvero il 41% degli investimenti totali.

Risparmio energetico conseguito nel 2016 attraverso la sostituzione dei serramenti: 458,4 GWh/a, ovvero il 41,2% del totale.

Da qualche tempo alcuni analisti hanno rilevato come, a loro dire, la tipologia di intervento più scelta dai consumatori italiani nell’ambito del bonus del 65% (ovvero la sostituzione dei serramenti) abbia generato un non soddisfacente apporto in termini di risparmio energetico. Purtroppo questa analisi è stata parzialmente recepita anche nella SEN Strategia Energetica Nazionale. Ora dimostreremo perché questa analisi non sia corretta.

Attualmente le detrazioni per gli interventi di sostituzione dei serramenti sono disciplinati dal Decreto 11 marzo 2008 coordinato con il Decreto 26 gennaio 2010 “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Più specificamente da questi coefficienti di trasmittanza termica:

Come più volte ribadito, il valore della trasmittanza termica non può essere l’unico parametro per una valutazione corretta dell’apporto dei serramenti al risparmio energetico. Vediamo perché.

Dall’analisi degli ultimi report ENEA in materia di detrazioni fiscali, considerando gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni (comma 345b), emerge, fra le altre, questa informazione:

Rapporto costo/efficacia: 0,10 €/kWh (con ipotesi di durata di vita 30 anni)

Per raffronto, l’intervento di riqualificazione dell’intero edificio – comma 344 – ha un rapporto costo/efficacia peggiore, pari a 0,12 €/kWh.

E’ però utile ricordare che questo rapporto, nel caso dei serramenti esterni, si basa unicamente sul fattore di trasmittanza termica che esprime solo le perdite energetiche per conduzione termica.

Questa valutazione è da ritenersi “tecnicamente obsoleta” e limitativa, poiché si dispone oggi di dati sufficientemente precisi ed attendibili relativi ai risparmi conseguibili anche da minori perdite di energetiche per ventilazione (permeabilità all’aria) attraverso i serramenti stessi e i giunti di installazione.

La permeabilità all’aria dei serramenti è una prestazione che i Fabbricanti già attestano ai fini della marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n°305/2011 e della pertinente norma di prodotto UNI EN 14351-1. Le perdite per ventilazione attraverso i giunti di installazione possono essere valutate ai sensi dei criteri stabiliti dalla norma UNI 11673-1. Una corretta installazione dei serramenti in opera è fondamentale per mantenere le prestazioni dei serramenti nel tempo.

 Dati medi rilevati da specifiche campagne condotte mediante misure e verifiche in sito:

  • Serramenti installati anni fino a anni 70 mediamente 50 m3/hm2 (ΔP 50 Pa)
  • Serramenti installati anni 80/90 mediamente 25 m3/hm2 (ΔP 50 Pa)
  • Serramenti classe 4 di permeabilità all’aria (secondo UNI EN 12207) con installazione conforme a UNI 11673-1: 1,88 m3/hm2 (ΔP 50 Pa)

Inoltre, le ultime stime Cresme evidenziano un ciclo di vita medio del prodotto di 42 anni, che migliorerebbe ulteriormente il rapporto costo/beneficio degli interventi di sostituzione dei serramenti.

Visti i dati sopra esposti, è possibile ipotizzare la seguente quantificazione di risparmio energetico (calcoli eseguiti con criteri cautelativi – zona climatica D, normalizzazione velocità del vento secondo ISO 18292):

Nel caso di ciclo di vita 30 anni:

 

kWh Costo/Beneficio €/kWh
Solo trasmittanza termica 72.000 0,1
Integrazione valutazione con perdite per ventilazione 132.480 0,05

 

Stessa ipotesi, ma considerando una vita utile pari a 42 anni:

kWh Costo/Beneficio €/kWh
Integrazione valutazione con perdite per ventilazione 187.472 0,038

 

Conclusioni:

La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento da salvaguardare all’interno delle detrazioni del 65% per queste ragioni:

  • La praticabilità e la sostenibilità economica da parte dei consumatori italiani (7.200 € l’intervento medio).
  • L’apporto a raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico: ridurre gli investimenti negli interventi di sostituzione di serramenti significherebbe, di fatto, frenare il “capitolo” di risparmio energetico più importante delle detrazioni fiscali, che da solo vale il 41% del totale. Gli interventi di riqualificazione energetica completa (comma 344) hanno prodotto nel 2016 poco più di 82 GWh/anno, contro i 458 degli interventi di sostituzione serramenti; pur comprendendo la necessità di spingere verso interventi di “riqualificazione profonda”, è evidente che ciò non può essere fatto penalizzando gli interventi che ad oggi producono risultati quantitativamente significativi, pena il significativo calo dei risparmi energetici complessivi nel breve e medio periodo.
  • Il sostegno alla migliore industria italianache ha visto ridursi del 40% il mercato fra il 2008 e il 2015. E’ infatti presumibile che una più completa certificazione delle prestazione dei serramenti possano porre un limite (qualitativo, non quantitativo) ai processi di importazione di prodotti low-cost.
  • Ai fini del risparmio energetico è già possibile valutare l’apporto offerto dai serramenti in termini globali cioè in termini di riduzione delle perdite energetiche sia per conduzione (trasmittanza termica) sia per ventilazione (permeabilità all’aria dei serramenti e dei giunti di installazione). Trattasi di aspetti già applicati sul mercato e pertanto ampiamente praticabili dalle PMI. Per implementare ciò ai fini delle detrazioni fiscali del 65%, all’atto pratico, sarebbe sufficiente stabilire nello strumento legislativo che disciplina tali opportunità fiscali (Decreto 11 marzo 2008 coordinato con il Decreto 26 gennaio 2010 e succ. mod.) limiti sulla permeabilità all’aria dei serramenti e richiedere la conformità dei giunti di installazione al requisito 5.3 della UNI 11673-1.

Quindi:

Chiediamo al Parlamento lo stralcio del paragrafo 2) lettera a) del comma 1. Dell’articolo 3 della Legge di Bilancio 2018: “ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione”

 

Fin qui il messaggio di Unicmi. E’ opportuno ricordare che tutte le Associazioni del serramento hanno sottoscritto tempo addietro un documento unitario contro la cosiddetta rimodulazione delle detrazioni fiscali per gli infissi