Normativa

Decoro architettonico e zanzariere in facciata. Sentenza del tribunale di Milano

Lite condominiale finisce in tribunale. Zanzariere “più libere” se non ledono le lineee armoniche della facciata e il decoro architettonico dello stabile

Se una zanzariera non compromette l’armonia estetica di un edificio, la sua installazione è legittima. Lo ha deciso il Tribunale di Milano con sentenza n. 3222 del 17 marzo scorso, come riporta Il Sole 24 Ore di oggi. Attenzione però a non generalizzare in quanto ogni edificio è a sé stante come lo è pure ogni installazione. E quindi la tutela del decoro architettonico di un edificio va accertata caso per caso.

Il caso riguarda la proprietaria di un appartamento che aveva fatto installare una zanzariera sulla porta finestra di un balcone a protezione dagli insetti. Un condomino non aveva gradito l’installazione in quanto a suo avviso la zanzariera ledeva il decoro dell’edificio e quindi aveva sporto denuncia chiedendo la rimozione del manufatto e dei suoi supporti.

In sede di giudizio il Tribunale ha anzitutto constatato che non esisteva alcun divieto di installazione delle zanzariere a livello di regolamento di condominio. Quindi ha verificato l’identità stilistica della facciata e l’incidenza che su di essa poteva avere il manufatto incriminato. Ne è risultato che la zanzariera e i profili di supporto di color bianco (che sono dello stesso colore delle ringhiere del palazzo) rappresentano nel caso specifico un’alterazione non appariscente e di trascurabile entità tale non provocare alcun pregiudizio estetico dell’insieme della facciata. Per di più si tratta di manufatto facilmente rimovibile. Insomma, non è stato causato alcun pregiudizio né estetico né economico all’edificio.

(eb)

La foto è puramente esemplificativa dell’installazione di zanzariere sulla facciata esterna di un edificio a Milano e non ha alcuna attinenza con il caso specifico affrontato nell'articolo