Normativa

DM Requisiti Ecobonus. Siamo allo sbaraglio?

Ancora fumata nera per il DM Requisiti Ecobonus, ora al vaglio della Corte dei Conti

Il DM Requisiti Ecobonus, già decreto Efficienza energetica, trova difficoltà ad emergere sulla Gazzetta Ufficiale . Fumata nera anche ieri sera, 3 settembre 2020 per un decreto complesso in sé ma anche per i riferimenti legislativi e fiscali che non sono pochi e dove si stanno controllando non solo i non pochi errori formali, ma anche le coerenze legislative laddove ogni ministero v’ha messo del suo. Qui, per comodità del lettore, ripubblichiamo in allegato il pdf pubblicato dal MISE.

La situazione è tale che il Sole24Ore del 26 agosto scriveva che il decreto “potrebbe subire ancora qualche ritocco in sede di coordinamento formale”, formula elegante per dire che siamo in alto mare. Peraltro non passa giorno che il giornale finanziario non attacchi questo o quell’aspetto dei decreti ministeriali o delle circolari. Il dubbio che si sta insinuando in molti è che la macchina lanciata sia così complessa da gestire che gli scricchiolii si fanno sentire da tutte le parti. Grandi perplessità serpeggiano tra i professionisti chiamati a rispondere per asseverazioni tortuose e complicate. Non vorremmo sembrare pessimisti. Constatiamo solo che ai primi di settembre mancano ancora gli strumenti per far decollare il Superbonus 110%

Di questo si è accorto il mondo del serramento che si è già arreso, in genere, di fronte all’evidenza che i primi frutti del Superbonus arriveranno solo fra un anno e più (fatte salvo le case unifamiliari e i piccoli condomini). E quindi, uscendo dall’incubo del 110% e gridando “evviva il 50%!”, almeno questo è sicuro fino al 31 dicembre 2020, si sta concentrando su Ecobonus e Bonus Casa e qualcuno anche sul Bonus Facciate, dove oggi già si può operare meglio dopo la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 296 promosso da Unicmi.

A che punto è il DM Requisiti Ecobonus?

Atteso per Ferragosto, ri-atteso per venerdì 28 agosto ma invano il DM Requisiti Ecobonus langue ora all’esame della Corte dei Conti che ne sta esaminando le coperture finanziarie e le congruità legislative. La Corte dei conti è l’organo costituzionale che svolge diverse funzioni tra cui il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa.
A proposito dei costi, venendo alle problematiche e specificità del settore serramenti, chiusure e schermature non è sfuggito agli esperti il testo della tabella 1 dell’Allegato I del DM Requisiti Ecobonus e le due righe finali “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IV A, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”. Senza che si pongano limiti di spesa. Sono due righe importantissime ovviamente per produttori e rivenditori di serramenti in quanto riguardano la stragrande maggioranza degli interventi di ecobonus al 50% “sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A”.

Due righe di peso all’Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus

Costi delle finestre Allegato IDue righe che però fanno a pugni con il titolo della tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento. Se la spesa è onnicomprensiva massima ammissibile come mai è possibile aggiungere due righe che sforano il tetto massimo? Magari a noi non dà fastidio, anzi fa comodo, ma potrebbe non fare comodo ai giudici della Corte dei Conti. Qualcuno nei corridoi del MEF ci dice schiettamente: “Scritte così quelle due righe, non impediscono la vendita di un serramento a 500€ accompagnata da spese complementari per 1500€”. Ovviamente non raccogliamo l’esercizio di provocazione intellettuale.

Di fatto la Tabella 1 dell’Allegato I pone dei massimali di costo per serramenti, chiusure e schermature ma non pone limiti di spesa per le spese professionali e le opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Ma al di là delle cifre massimali che mancano, non viene specificato se la posa in opera dei serramenti, alias installazione, sia inclusa nei massimali di costo oppure ne sia fuori.
Il fatto che si specifichi qualche riga sopra che l’ “Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione” abbia una spesa massima ammissibile di 230 €/m2 ha indotto qualcuno a ritenere che l’assenza di questa specifica per i serramenti ponga le spese di installazione dei serramenti all’interno della cifra massima di costo degli stessi. L’opinione prevalente è però che la spesa sia fuori dai limiti di spesa fissati dal decreto.

Opere complementari, ma a che cosa?

Altri punti in discussione nel settore sono le spese professionali che taluno comodamente interpreta come spese del professionista del serramento. In realtà sono da riferirsi alle eventuali spese del professionista, un tecnico abilitato iscritto a un Ordine professionale (ingegneri, architetti, geometri..)

Fa molto discutere pure l’espressione: “opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie” laddove, secondo qualcuno, le opere complementari all’installazione sono i ponteggi e simili, secondo il linguaggio tipico utilizzato nei capitolati d’appalto.
Per i navigati delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate le opere complementari sono invece da intendersi in quanto complementari dei beni significativi, ovvero gli infissi. Attenzione alle espressioni perché scrivere “opere complementari all’installazione” è ben diverso dallo scrivere
opere complementari relative alla installazione” ovvero opere complementari del bene significativo e volte a rendere operativo il bene significativo nell’opera edilizia

I ponteggi e il sollevamento ai piani sarebbero, dunque, da escludersi? Mai dire mai. A oggi sì, secondo quanto ci dice la tradizione dell’Agenzia delle Entrate. E comunque chi dirà l’ultima parola sarà lei, l’Agenzia delle Entrate ed eventualmente il MEF. Le opinioni potrebbero anche cambiare rispetto al passato. L’interpello è la strada giusta per approdare alla corretta interpretazione. visto il linguaggio criptico dei Decreti. E già si stanno affinando i primi interpelli che verranno inoltrati ad AdE e MEF il giorno dopo la pubblicazione del DM Requisiti Ecobonus in Gazzetta.
Infine, due parole sulle schermature solari: qualcuno dissocia chiusure oscuranti (tapparelle, scuri e persiane) dagli schermi solari come tende da sole e simili. Lì fa fede l’Allegato M al D.Lgs 311 del 29/12/2006 che li comprende entrambi.

Che fare oggi?

Quadro Trasmittanze Termiche da DecretoIn tutto questo marasma fiscal-legislativo, l’unico serio invito che si può rivolgere ai lettori è quello di sbrigarsi a chiudere gli ordini  in ballo il prima possibile. Farà fede la data di inizio lavori. A questo punto il suggerimento vivo (in realtà è un obbligo) delle Entrate, laddove non sia necessarie abilitazioni amministrative tipo CILA, Scia ecc, è che “è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili”. Bene questa dichiarazione ma accompagnata da un contratto firato e datato e da un anticipo fattura inoltrata via SDI. Così dovremmo essere in una botte di ferro perché…
 il DM Requisiti Ecobonus entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E si riducono le trasmittanze termiche (vedi sopra) e vengono introdotti i massimali di costo di cui alla tabella 1 dell’Allegato I del citato Decreto, ripresa più in alto.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

DM Requisiti Ecobonus alias Efficienza Energetica