Normativa

Leggi e APE. “Destinazione Italia” valorizza le schermature solari

Il raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili utile per i calcoli ai fini del rilascio dell’APE-Attestato di prestazione energetica degli edifici

D’ora in poi nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio utili per l’APE-attestato di prestazione energetica il certificatore energetico dovrà tenere in debito conto l’apporto delle schermature solari. E’ stata infatti approvata in via definitiva dal Senato la conversione in legge del DL 145/2013 detto anche “Destinazione Italia” che prevede questo importante riconoscimento per gli elementi schermanti.
“Destinazione Italia” è il solito decreto omnibus pensato per un’ampia varietà di obiettivi: contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. Tra le pieghe c’è stato spazio anche per l’APE e le schermature solari.

Il decreto rappresenta per il settore delle schermature solari un importante passo avanti in quanto ne valorizza il ruolo ai fini dell’efficienza energetica degli immobili. Infatti, le schermature solari mobili o più precisamente il raffrescamento da loro apportato sarà preso in dovuta considerazione nei calcoli necessari ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, come prevede, tra le tante modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 il comma 8-bis:

“Ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore”.

Si tratta di un altro importante passo di un percorso che è iniziato a suo tempo con il Dlgs 311/2006 che ha riconosciuto per primo il contributo delle schermature solari come protagoniste di risparmio energetico e quindi con il Conto termico che ha attribuito incentivi economici per gli interventi che prevedono gli schermi. Senza dimenticare l’inserimento degli schermi solari e delle chiusure oscuranti all’interno della norma UNI/TS 11300 ““Prestazioni energetiche degli edifici”, contenente la metodologia di calcolo per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
Dopo il riconoscimento da parte del DL “Destinazione Italia”, in cui larga parte hanno avuto Assites/Finco e Assotende/FederlegnoArredo, naturale conclusione di questo percorso dovrebbero essere le detrazioni fiscali riservate agli interventi di risparmio energetico che includono elementi schermanti mobili.

Quanto alla classe 2, essa sta a significare un fattore solare Gtot compreso tra 0,15 e 0,35 secondo la norma europea UNI EN 14501:2006 “Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”. Ammesse anche la classe 3 con Gtot compreso tra 0,10 e 0,15 e la classe 4 con Gtot inferiore a 0,10. Gtot, che dipende sia dalle proprietà della chiusura oscurante che dalle proprietà della vetrata, è  un numero variabile tra 0 e 1. Esso offre la misura della percentuale dell’energia solare che penetra in una stanza attraverso lo schermo e il vetro. Così Gtot=0,2 significa abbattere dell’80% il carico solare totale. Quindi un basso numero di Gtot  sta a testimoniare una buona prestazione termica.

La norma EN 14501 si applica a tutti i tipi di chiusure oscuranti, tendoni e tende definiti nella UNI EN 12216 “Chiusure oscuranti, tende interne ed esterne – Terminologia, glossario e definizioni”, descritti come dispositivi di protezione solare.
(eb)

Foto in alto: tratta da doc. Stobag