Attualità

Bocciatura norme EN porte interne. Normator dice che…

Le porte interne stanno diventando una saga  soprattutto dopo la bocciatura della Commissione delle norma EN (vedi news). Ritorna, dopo lunga assenza, Normator, esperto di normazione europee, sempre pronto a dar fuoco alle polveri. Questa volta prende di mira la norma EN 14351-2 sulle porte interne non ritenuta degna dalla Commissione europea di essere pubblicata sulla Gazzetta Uficiale dell’Unione europea. Il che l’avrebbe resa armonizzata facendo quindi partire il processo di marcatura CE e di redazione della DoP per le porte interne.


La lettera della Commissione inviata alle tre Associazioni europee che tramite position paper congiunto hanno richiesto lo sblocco della situazione creata dalla mancata armonizzazione della EN 14351-2 non può essere definita in altro modo che un magnifico esempio di prosa euroburocratica, ormai ben nota a chi ha occasione di frequentare più o meno assiduamente certi ambienti.

Trattasi in effetti di un pezzo effettivamente ben redatto e molto lucidamente argomentato, ma che, a mio avviso, contiene alcune inesattezze ed alcune distorsioni, oltre a non rappresentare in toto il reale spettro delle responsabilità legate alla mancata pubblicazione della EN 14351-2 in GUCE.

Eviterò coscientemente e coscienziosamente di esprimermi in merito ai toni usati, alle allusioni contenute, alle stilettate vibrate ed alle pie speranze espresse; nel suo commento Ennio Braicovich ha più che validamente sottolineato tutto ciò che si doveva sottolineare, e francamente non è mia intenzione rincarare la dose.

Mi limiterò a trattare tecnicamente i quattro punti elencati come causa della mancata armonizzazione della EN 14351-2, e che visti così potrebbero far pensare che il TC33 sia un consesso di poveri pirla, puntualizzando alcuni aspetti che nella lettera della Commissione sono diplomaticamente taciuti. Per mia volontà non terrò lo stesso ordine della lettera della Commissione, in quanto preferisco seguire un ordine basato su quella che a mio avviso è l’importanza dell’argomento e la difficoltà della soluzione.

Riferimenti normativi non datati: in tutta onestà la Commissione ha ragione in quanto qualche riferimento alle norme di prova non è datato ma è segnato solo ed unicamente il numero della norma. Ciò è dovuto al fatto che alcune delle norme citate sono oggi in fase di revisione ed i tempi biblici di pubblicazione delle norme avrebbero rischiato (con quasi assoluta certezza) di far cadere la EN 14351-2 sotto la lente dei commissari proprio nel momento d cambio tra la vecchia versione e l’altra, con la certezza di vedere bloccata la norma non per “mancanza di date nei riferimenti normativi” ma per “riferimenti normativi non più validi”. Effettivamente non si può negare che la Commissione non ha mentito nell’affermare che il TC33 ha violato la certezza del diritto non datando i riferimenti normativi, ma francamente se la procedura di armonizzazione di una norma fosse un po’meno elefantiaca e avesse tempi un po’meno secolari forse il TC33 non si sarebbe trovato davanti allo spiacevole “triage” tra avere riferimenti normativi non datati o riferimenti normativi non più validi. Comunque con un po’di buona volontà il problema è di facile soluzione, volendo; basterebbe dare una certezza sul periodo di analisi (semestre più, semestre meno) così da far sì che il TC33 dati i riferimenti normativi razione temporis.

La norma contiene diverse caratteristiche aggiuntive al di fuori dell’Allegato ZA relative alle proprietà legate ai requisiti di base del lavoro (Allegato I del CPR): francamente dal punto di vista tecnico non posso assolutamente essere d’accordo sul fatto che le caratteristiche aggiuntive fuori da Allegato ZA, che effettivamente sono presenti in norma ma che rispondono ad esigenze del mercato e che non possono stare in nessun altro posto se non questa norma in quanto per principio non possono esserci sul mercato due norme che trattano delle prestazioni dello stesso oggetto, siano collegabili ai “Requisiti di base delle opere da costruzione” così come repertoriati nell’Allegato I del Regolamento n. 305/11. In tutta onestà non vedo come i sei requisiti base (“Resistenza meccanica e stabilità” “Sicurezza in caso d’incendio” “Igene salute ed ambiente” “Sicurezza ed accessibilità in uso” “Protezione contro il rumore” “Risparmio energetico e ritenzione del calore” e “Uso sostenibile delle risorse naturali”) possano essere influenzati da caratteristiche prestazionali quali “Resistenza ai proiettili” “Resistenza antieffrazione” “Comportamento tra climi differenti” o simili; è vero, con la volontà di farlo ed aiutati da un po’di fantasia e di abilità dialettica si può dimostrare tutto (magari che so, che in caso di lite tra coniugi armati la resistenza ai proiettili influisce sulla sicurezza in uso dell’abitazione da parte di soggetti terzi e che quindi questa caratteristica è correlabile al requisito 4), ma a mio avviso si dovrebbe evitare di portare le cose all’esasperazione massima e cercare di utilizzare il tanto apprezzato granum salis per cercare di risolvere i problemi invece di crearli.
Sta di fatto che:

• nella EN 14351-2 sono trattate tutte le caratteristiche previste in Mandato e quindi definite come “influenti sui requisiti di base” dalla Commissione stessa
• non è pensabile che certe caratteristiche, fondamentali per il mercato ma ad oggi non inserite tra quelle di mandato (e a mio avviso non correlabili, manco con una mostruosa dote di fantasia, con i requisiti delle opere da costruzione di cui ad Allegato I del CPR e quindi potenzialmente non “mandatabili”) come per esempio la resistenza antieffrazione, non siano trattate in una norma di prodotto in quanto ciò lascerebbe dei “buchi” non accettabili nel mercato
• non è possibile creare due norme di prodotto (una armonizzata con al suo interno solo le caratteristiche di Mandato ed una no che contenga tutte le altre) che trattino dello stesso prodotto da costruzione in quanto quella non armonizzata verrebbe sicuramente letta dalla Commissione come “disposizione contrastante” ai sensi del CPR e quindi immediatamente sottoposta a ritiro forzato
• non è pensabile in pratica, nemmeno a fronte di un attacco di fantasia degno di far sembrare “Il signore degli Anelli” un libro di storia, far rientrare certe caratteristiche tra quelle di Mandato così da non avere più caratteristiche extra senza che ciò crei danni che si vorrebbe evitare; questo non tanto perchè tale inclusione sia impossibile ( a differenza di ciò che accade nel mondo reale in certi ambienti l’impossibile non esiste, basta dare motivazioni formalmente accettabili) ma per il fatto che, dato che l’inscrizione in Mandato richiede di passare la plurisecolare trafila europea (vedi più avanti), prima che certe caratteristiche possano essere “mandatate” e dotate dei richiesti Atti Delegati rischierebbe di trascorrere un periodo di tempo francamente inaccettabile per il mercato

Il problema si presenta di ardua soluzione in quanto, a meno di una presa di coscienza da parte della Commissione in merito al fatto che anche il mercato ha delle necessità, l’unica possibilità parrebbe quella di eliminare dalla norma tutte le caratteristiche non strettamente di Mandato creando così una norma ben poco utile ad aziende e consumatori.

La struttura per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP) di questi prodotti secondo la norma differisce dalla decisione della Commissione attualmente applicabile (95/204/CE): in effetti nella Decisione 95/204 del 31 Maggio 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 Giugno 1995, all’interno dell’Allegato 3 per i prodotti definiti come “Porte, finestre, serramenti (nell’originale inglese “shutters”), cancelli, e relativi accessori da costruzione” nel gruppo definito 3/3 sono compresi “Qualsiasi altro tipo di porte e finestre” (intese come non fuoco-fumo o su vie di fuga) e nella relativa tabella il sistema AoC (la Decisione 95/204 è “roba vecchia” ante CPR, e quindi si parla ancora di Attestazione di Conformità) è indicato sempre e comunque come di livello 3, mentre nella EN 14351-2 si hanno per tali prodotti il sistema AVCP 3 (per porte interne con caratteristiche fuoco/fumo) e AVCP 4 (per porte di sola comunicazione interna). Tutto giusto apparentememte, non fosse che consultando il sito della DG GROW (Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, ossia la stessa direzione della Commissione Europea per la quale lavora la dott.ssa Raffaelli) sia facile reperire il Mandato di standardizzazione M126, datato 29 Gennaio 1999 e quindi successivo alla Decisione 95/204, di modifica dei mandati relativi a “Prodotti per isolamento termico” “Porte, finestre,oscuranti (nell’originale inglese “shutters”), cancelli e relativi accessori da costruzione” “Membrane” e “Elementi prefabbricati in calcestruzzo normale/alleggerito/aerato” nel quale nell’Allegato II fa bella mostra di sé una tabella nella quale si statuisce che:

• porte e cancelli su vie di fuga o per compartimentazione fuoco/fumo sono sottoposti ad AoC 1 (non AVCP, perché documento antecedente al CPR, ma nulla cambia)
• porte e cancelli aventi caratteristiche correlate a rumore, energia sono sottoposti ad AoC 3
• porte e cancelli per sola comunicazione interna sono sottoposti ad AoC 4

Ora, analizzando la cosa con calma ed obbiettività, si delinea chiaramente una situazione nella quale una lettera inviata da un’unità della DG GROW cita tra le cause di non armonizzazione di una norma il mancato rispetto di una Decisione che non è anzitutto stata rispettata dalla DG GROW stessa all’atto dell’emanazione di un Mandato, facendo sì che la lettera della DG GROW sia in conflitto con un documento pubblico reperibile sul sito della DG GROW e dalla stessa inviato al CEN come “ordine di scrittura” della normazione sui serramenti.
Pur non volendo fare polemica mi verrebbe da dire che in confronto “Il Processo” di Kafka descrive una situazione tutto sommato più normale, lineare e meno alienata.

Il problema si presenta di ben difficile soluzione senza un chiarimento da parte della Commissione in merito a quale dei suoi due atti contrastanti (Decisione e Mandato) sia da ritenere gerarchicamente superiore e quindi da considerare prevalente.

Non è ancora stato ancora adottato un atto delegato su una nuova classificazione inserita in norma: anche qui la lettera decrive molto correttamente la situazione, in quanto in effetti nella EN 14351-2 è prevista una classificazione della permeabilità all’aria in base alla EN 12207 revisionata con aggiunta di una nuova tabella relativa alle porte interne e diversa da quella già in uso per i serramenti esterni; tale tabella è stata aggiunta per semplice ragione logica, in quanto prevedere prova e classificazione alla permeabilità all’aria di porte interne con picco di prova a 600Pa (la tabella per porte interne si fema a 150Pa) sarebbe stato effettivamente ridicolo dato l’uso previsto del prodotto. Fin qui tutto giusto, solo che nella lettera si omette il fatto che tale Atto Delegato sia stato richiesto anni fa dal CEN TC33 e che la sua emanazione sia stata più e più volte promessa, il suo riferimento sia stato inserito più e più volte in roadmap europea senza nessun risultato pratico. Francamente basandosi sulla roadmap europea il tanto agognato Atto Delegato avrebbe dovuto essere stato terminato più di un anno fa, e se la Commissione avesse rispettato le sue stesse roadmaps questa particolare situazione non sarebbe mai accaduta.

Il problema ha una sola possibile soluzione, ossia la scrittura dell’Atto Delegato da parte della Commissione così che venga sanato il vuoto legale ad oggi presente.

Ora temo che alcuni degli obbiettivi base del processo di normazione armonizzata, ossia l’eliminazione degli ostacoli tecnici al fine di migliorare la libera circolazione delle merci nel mercato interno (considerando 6 del CPR) e la semplificazione ed il chiarimento della normativa vigente al fine di migliorarne trasparenza ed efficacia (considerando 8 del CPR), si siano un po’persi per strada lasciando il posto ad una sterile “ginnastica legal-normativa” tanto stancante quanto sterile.

Speriamo che il processo cambi strada, altrimenti per il mercato (e quindi per aziende e committenti, che rappresentano in questo caso la parte della Comunità alla quale le norme possono interessare) le norme diverranno sempre di più un inutile carico invece di essere lo strumento di crescita che potrebbero essere.