Normativa

Pergole, verande, gazebo, pergotende, pensiline, tettoie: le parole contano per i titoli edilizi

Più chiarezza da una sentenza del Consiglio di Stato, la suprema magistratura amministrativa

Pergole, verande, gazebo, pergotende, pensiline, tettoie. Strutture sempre più voga. Tuttavia c'è poca chiarezza per quanto riguarda il titolo edilizio necessario per edificarle. Un famoso giornalista, Sergio Rizzo, in un articolo apparso qualche mese fa sul Corriere della Sera aveva denunciato il fatto che ogni Comune d’Italia – ne abbiamo oltre 8100- aveva una propria definizione di ‘veranda’ nel regolamento edilizio e diverse modalità di considerare il titolo edilizio per costruirla.

Per fortuna, recentemente, la Conferenza Stato-Regioni-Comuni sull'adozione del regolamento edilizio-tipo aveva convenuto di addivenire a una definizione uniforme di tante voci in edilizia tra cui il termine veranda definita come:

Veranda: Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 

(Allegato A dell’Intesa del 20 ottobre 2016).

A chiarire ulteriormente le definizioni di queste strutture è intervenuta una recente sentenza del Consiglio di Stato, organo giurisdizionale e suprema magistratura amministrativa. La sentenza n. 306/2017 riguarda il caso di signora salernitana che si era allargata un po’ troppo facendo costruire una copertura e un pergolato senza titolo abilitativo.

Per la prima volta abbiamo una serie di definizioni chiare che possono essere utili ai lettori che spesso costruiscono manufatti quali quelli citati e che inconsapevolmente rischiano di diventare dei correi.

Ecco le definizioni che fornisce il Consiglio di Stato:

Pergolato: costituisce infatti, una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Gazebo: è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

Veranda (vedi definizione poco sopra): realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita del permesso di costruire.

Pergotenda:  costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Tettoie e pensiline: elementi di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici. La tettoia secondo sentenza della Corte di Cassazione n. 33267/2011 aumenta l’abitabilità dell’immobile. La stessa sentenza equipara la pensilina alla tettoia “con la quale condivide comuni finalità di arredo o di riparo e protezione e dalla quale non può distinguersi neppure per la conformazione, stante le diversità di materiali con i quali possono essere realizzate entrambe le strutture e le modalità di ancoraggio al suolo o in aggetto rispetto ad altro edificio. Sulla base di tale considerazione, pertanto, può affermarsi il principio secondo il quale la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento”.

(eb)