Normativa

Ritardo di pagamento in contratti commerciali e appalti pubblici. Interviene l’AGCM

Aperta l’istruttoria per i ritardati pagamenti di Hera spa di Bologna che impone 120 giorni ai propri fornitori. E’ la prima volta che succede 

Sul bollettino n.9 dell’AGCM dello scorso 29 marzo è stata pubblicata la prima apertura di istruttoria dell’AGCM per intervenire sui ritardati pagamenti di una importante società di servizi, la Hera SpA di Bologna, che impone termini di pagamento di centoventi giorni ai propri fornitori. Una situazione non rara, come ben si sa. Nel caso specifico si tratta di forniture per l’acquisto di misuratori per il gas, ma è utile ricordare che la legge in questione non fa differenze tra prodotti, ma prescrive termini generali di pagamento nelle transazioni commerciali: che si tratti di un prodotto o di un altro, poco importa.

La conclusione dell’istruttoria e quindi l’emanazione del provvedimento dell’AGCM sono previste per il prossimo ottobre. Il procedimento è partito da una segnalazione di Anima, la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e affine.

La competenza dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è stata arricchita, non troppo tempo fa, dalla possibilità di intervento sull’abitudine di allungare i tempi di pagamento oltre i termini che sono stati determinati dalla legge. La competenza è stata introdotta, ma, fino allo scorso marzo, non ci sono stati state segnalazioni di ritardati pagamenti all’autorità.

Il campo di applicazione della disciplina dei ritardati pagamenti è definito dall’articolo 2 del D.Lgs. 231/2002: la normativa si applica alle transazioni commerciali che comprendono: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Possiamo aggiungere che, tra le transazioni commerciali considerate sono compresi anche i contratti previsti dal Codice degli Appalti.

I termini di pagamento sono determinati dall’articolo 4 del D. Lgs. 231/2002; il termine temporale di riferimento è di trenta giorni, con la possibilità di prevedere eccezioni, espressamente concordate tra le parti in forma scritta. Le disposizioni sono piuttosto precise e, soprattutto, riguardano le imprese private come le pubbliche amministrazioni, i contratti privati e gli appalti pubblici.

La legge determina anche la decorrenza degli interessi moratori, dovuti dal debitore una volta decorsi i termini di pagamento legali, senza che sia necessaria la costituzione in mora, la nullità di clausole gravemente inique in danno del creditore.

In allegato il procedimento di avvio di istruttoria di AGCM contro Hera Spa