Normativa

Strutture in acciaio e alluminio. Dal 1° luglio marcatura CE cogente

Una precisazione dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per i prodotti in carpenteria metallica coperti dalla norma EN 1090-1

Come già segnalato più volte negli ultimi mesi, dal 1° luglio 2014 diventa obbligatoria la marcatura CE ai sensi della norma europea EN 1090-1: 2009. Quindi scale metalliche, soppalchi, tettoie, pensiline, verande, wintergarten, coperture, edifici interi o parti di edifici, in ogni caso strutture metalliche realizzate per saldatura o per assemblaggio meccanico.
Alla vigilia del 1° luglio 2014  il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fornisce con una nota alcuni opportuni chiarimenti in merito all’applicazione della norma europea armonizzata en 1090-1 per i materiali e prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale ed interazione con la NTC2008Normativa Tecnica per le Costruzioni di cui al Dm 14.01.2008.

Negli scorsi mesi erano infatti giunti al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici numerosi quesiti in merito all’applicabilità della norma europea armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, anche in relazione all’applicazione, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale, degli obblighi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

Il Servizio Tecnico Centrale evidenzia in particolare che dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN 1090-1, la relativa marcatura CE sarà l’unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell’impiego dei prodotti stessi nelle opere. Da tale data, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica. Tale attestazione sarà invece rilasciata “soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 risultando, per tali prodotti, ancora obbligatoria ai fini dell’impiego nelle opere”.
(eb)

In allegato il comunicato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

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Foto: Wintergarten Wicona