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Focus del mese. Acustica e la UNI 11296 vista dalla parte del fabbricante o dell’installatore

Oltre agli elementi normativi, la nuova stesura della UNI 11296 offre spunti di riflessione importanti per gli operatori di settore, siano essi fabbricanti o installatori, chiamati ad effettuare forniture di serramenti che abbiano, in opera, coerenti prestazioni di isolamento acustico

Una lettura del testo della norma UNI 11296 (leggi articolo) affrontata con gli occhi di chi il prodotto lo deve fornire e installare, potrebbe anche consigliare un nuovo approccio alla realizzazione di quella che comunemente viene definita documentazione a corredo del prodotto, costituita dalla serie di documenti che vengono resi disponibili al committente all’atto dell’accettazione.

Ma non solo: il richiamo in tutto il “corpo” della UNI 11296 alle istruzioni del fabbricante sembra spingere quest’ultimo verso la stesura di tali documenti con una specifica declinazione in ambito acustico.

Ma dove la norma potrebbe “consigliarci” questo lavoro documentale? Vediamolo insieme.

 

I documenti del fabbricante

Punto 4 della UNI 11296, il progetto di posa

Il campo di applicazione della UNI 11296 è già stato trattato (leggi articolo), ma, passato il punto 3: “Termini e definizioni”, troviamo il 4 che si apre con la frase: “I compiti e le responsabilità degli operatori coinvolti nel processo di posa in opera dei serramenti (finestre, portefinestre, porte e sistemi di oscuramento) sono definiti nella UNI 10818.

Ciò consiglia al fornitore di serramenti e/o all’installatore di richiamare contrattualmente la UNI 10818 proprio per far sì che i ruoli e le responsabilità in essa descritte (che – ci permettiamo di ricordare – riguardano il processo di fornitura in opera dei serramenti) siano richiamati correttamente e che, sia che si sia in presenza di progettista e direzione lavori sia che le suddette figure non siano incluse nel processo, ogni parte in gioco abbia responsabilità consolidate dall’appoggio di un testo ufficiale.

Sempre nel punto 4 della UNI 11296 troviamo la frase: “La progettazione inoltre deve prevedere la verifica dei requisiti non acustici del sistema di protezione dal rumore adottato.” che sottolinea come quel “Progetto esecutivo della Posa” evocato sia dalla UNI 10818 che dalle UNI 11673 (nelle sue parti prima e seconda), debba essere realizzato tenendo conto di tutte le prestazioni attese in opera sui prodotti basandosi sì sulle indicazioni che questa norma dà, ma non esclusivamente: sarebbe un errore il concentrarsi esclusivamente sulla prestazione acustica a detrimento, ad esempio, di prestazioni – cogenti e non – relative ad aspetti energetici, meccanici e di altro genere.

Anche per questa ragione, il Progetto esecutivo della posa dovrà per forza partire da istruzioni di installazione del fabbricante molto articolate e dettagliate. È il fabbricante, in effetti, ad essere a conoscenza delle configurazioni di installazione utilizzate per condurre in laboratorio i test iniziali di tipo ed è interesse di tutte le parti in gioco a che le geometrie, i materiali, la natura e la morfologia dei giunti di posa realizzati durante tali prove siano appropriatamente descritti sui documenti di istruzione. Tale prassi potrà permettere una progettazione di giunti primario e secondario che si avvicini il più possibile alle condizioni realizzate in laboratorio e far sì che il fornitore dei serramenti (cfr. UNI 10818) abbia sufficiente “appoggio documentale” per affrontare tale fase con il supporto di dati oggettivi.

 

Punto 5 della UNI 11296, scelta dei prodotti e documentazione

Proseguendo nella lettura del testo troviamo, al punto 5, altre frasi abbastanza significative:

L’intervento di installazione di serramenti o altri componenti di facciata non dovrebbe, nei limiti della fattibilità, compromettere le prestazioni complessive del sistema facciata, né la fruibilità degli ambienti interni, né alterare le necessarie condizioni di ricambio naturale dell’aria degli ambienti interni, né comportare riduzioni dell’apporto di luce naturale. Resta fermo l’obbligo del rispetto delle disposizioni legislative in tema di contenimento dei consumi energetici, salubrità, igiene e sicurezza degli ambienti abitativi e di prevenzione incendi, ove richiesto, nonché in tema di sicurezza all’impiego dei prodotti. Per quanto concerne le prestazioni relative ai ricambi d’aria e le prestazioni luminose, la progettazione dell’intervento deve consentire il soddisfacimento dei requisiti minimi definiti dalla legislazione in vigore al momento dell’approvazione del progetto.”

Queste poche righe suggeriscono una serie di considerazioni, indipendenti dal fatto che ci si trovi in presenza di progettista e direzione lavori o che le suddette figure non siano incluse nel processo di fornitura in opera dei serramenti.

La prima: fondamentale un’accorta scelta dei prodotti da installare. Proprio per non compromettere le prestazioni complessive del sistema facciata (e si direbbe anche del sistema “partizione interna”, ove si tratti – ad esempio – di porte di ingresso posizionate su un vano scale), ci deve essere un ragionamento approfondito e complessivo per determinare la fornitura di un prodotto adeguato alle “sollecitazioni” proprie della specifica realizzazione, in cui confluiscano conoscenza delle norme e dei disposti legislativi (anche locali), coscienza della destinazione d’uso della o delle unità immobiliari oggetto dell’intervento e una serie di altri fattori che possano (o debbano) condizionare la tipologia di manufatto da fornire. Di questo argomento si tratta più esplicitamente al punto 7 “Criteri per la scelta e la posa in opera dei componenti di facciata” – citato più avanti – che richiama tra l’altro la preziosissima UNI 11173.

La seconda: importante anche la stesura di documenti “ex-built” che descrivano – al termine dell’esecuzione delle opere – come i lavori siano stati effettivamente eseguiti rispetto a quanto riportato sui progetti esecutivi della posa. Molto spesso, ad esempio nel caso di sostituzione dei serramenti esistenti, avviene che quanto si immagina di poter fare durante l’esecuzione dell’intervento debba modificarsi per le condizioni che si riscontrano nella realtà (condizioni potenzialmente non rilevabili all’atto della stesura del progetto esecutivo). In tali casi, consegnare alla committenza (di qualsiasi natura sia) i documenti ex-built, permette – anche a distanza di tempo – di verificare le ragioni di determinate scelte tecniche e, magari, di programmare corretti interventi manutentivi.

La terza: opportuna la stesura di debite istruzioni d’uso del prodotto e dell’unità immobiliare su cui si è effettuato l’intervento (contenimento dei consumi energetici, salubrità, igiene e sicurezza degli ambienti abitativi …… di sicurezza all’impiego dei prodotti… prestazioni relative ai ricambi d’aria …. prestazioni luminose). Ad esempio, come riporta il testo stesso della UNI 11296: “Le prestazioni acustiche dei serramenti dichiarate dal fabbricante, in termini di indice di valutazione del potere fonoisolante Rw, sono generalmente correlate alla prestazione acustica delle vetrazioni e degli altri componenti del serramento stesso (telaio ecc.) ed alla permeabilità all’aria del serramento.” (cfr. UNI 11296:2024, pt. 7.2), ma è noto quanto, in assenza di sistemi di ventilazione meccanica controllata, siano importanti le indicazioni per il ricambio d’aria all’interno dell’immobile per prevenire la formazione di muffe o favorire la creazione di ambienti di vita salubri.

Proseguendo nella lettura del punto 5, troviamo poi il capoverso che dice: “I requisiti acustici dei componenti di facciata devono essere determinati al fine di garantire i valori limite prestazionali imposti dalla legislazione vigente per il tipo di edificio oggetto d’intervento o da specifiche indicazioni eventualmente contenute a capitolato e/o in altri documenti contrattuali.” In ambito acustico, ci si riferisce qui al DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che, ci si permette di ricordare, non impone requisiti specifici per i serramenti ma determina che gli stessi siano considerati tra tutti i componenti di facciata ai fini della sua prestazione acustica complessiva.

Non ci si sofferma sui metodi di verifica dell’efficacia. Basti dire che, comunque, le prove di isolamento acustico di facciata o tra le partizioni, per la verifica in opera della conformità dell’immobile proprio al citato DPCM 5/12/1997, sono comunemente diffuse.

 

Punto 7 della UNI 11296, componenti di facciata

Un altro punto cruciale della UNI è il 7, “Criteri per la scelta e la posa in opera dei componenti di facciata” in cui, tra l’altro, sono contenuti i riferimenti alla UNI 11673-1 che, come noto, riguarda la definizione dei progetti di posa in opera dei serramenti e, proprio per tenere in giusta considerazione le “altre” prestazioni, alla già citata UNI 11173 che definisce i criteri di scelta delle caratteristiche prestazionali di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento dei serramenti.

Nel punto 7.1, “Generalità” si ribadiscono poi concetti importanti quali:

  • il fatto che l’isolamento acustico complessivo della facciata sia determinato dalle relative caratteristiche prestazionali dei suoi differenti componenti,
  • il fatto che modalità di posa in opera e materiali adottati influiscano “significativamente” sui risultati di isolamento acustico di facciata
  • il fatto che modalità di posa in opera e materiali adottati (il cui potere fonoisolante deve essere determinato in conformità all’appendice J della UNI 11673-1) debbano essere determinati in funzione della prestazione ricercata.

Sempre all’interno del punto 7.1, infine, troviamo il richiamo alla necessità di mantenere nel tempo le prestazioni dei componenti di facciata, prevedendo anche interventi di manutenzione programmata.

Emerge anche in questa parte, quindi, quanto sia importante l’attenzione che si pone alla scelta del serramento e dei materiali di consumo da utilizzare per la sua installazione (i materiali e prodotti complementari di cui alle UNI 1818 e UNI 11673-1). In entrambi i casi sarebbe buona cosa adottare stime “prudenziali” anche per contenere il fisiologico decadimento dovuto all’installazione “al vero” rispetto a quanto misurato in laboratorio: il valore Rw, indice ponderato di isolamento acustico, è un coefficiente numerico calcolato sulla base di misure effettuate quasi in assenza di influenze derivanti dalle condizioni di contorno. Questa circostanza non si riscontra quasi mai nelle realtà in quanto tutto ciò che configura il supporto: la sua natura, la morfologia dell’edificio e le condizioni di installazione, possono influire in modo importante sulle prestazioni di facciata.

Si intuisce altresì la convenienza della stesura di istruzioni complete per il corretto uso che regolamentino la manutenzione (anche dei giunti di installazione) e che, possibilmente, contengano i documenti “ex-built” di cui si è già trattato, per l’individuazione e la qualifica di tutti i componenti utilizzati durante la posa.

Nel prosieguo del punto, al 7.2 “Serramenti”, troviamo un capoverso molto interessante che recita: “Per le prove di potere fonoisolante di serramenti il dato di laboratorio riguarda generalmente un campione di dimensioni standard. Se il serramento da analizzare nel calcolo previsionale ha dimensioni differenti, si devono applicare le regole per l’estensione del dato riportate in UNI EN 14351-1 e UNI /TR 11469.”

È una frase importante che, oltre ad ufficializzare la possibilità per il fabbricante di avvalersi dell’uso della UNI/TR 11469, sottolinea l’importanza della caratterizzazione del serramento tramite prove di laboratorio che generano i rapporti di prova su cui ci si può basare per la scelta del prodotto e la determinazione dei giunti di installazione.

Dal punto 7.2.1. in poi, la UNI 11296 dà indicazioni pratiche sulla progettazione della posa in opera in ambito acustico declinandole per tipologia di serramento e offrendo esempi indicativi di applicazione: un compendio decisamente approfondito i cui contenuti meritano di essere conosciuti compiutamente.

 

Utili consigli per fabbricanti, fornitori e installatori

Le considerazioni tra le righe terminano qui: come forse si sarà compreso, l’obiettivo di questo intervento non voleva essere quello di estrarre l’essenza della norma ma quello di gettare una luce su quanto, all’interno del testo, fabbricanti o fornitori di serramenti oppure posatori/installatori possano rilevare come utili consigli non scritti, si spera di averlo raggiunto.

Ricapitolando:

  • in fase di progettazione, porre estrema attenzione ad una scelta ragionata del prodotto da installare, per essere ragionevolmente certi che collabori correttamente alla prestazione acustica complessiva di facciata,
  • produrre istruzioni per l’installazione, corretto uso e manutenzione complete che riportino con dettaglio le prescrizioni per una posa acusticamente coerente (ad esempio alle prove iniziali di tipo), per un uso che non comprometta la salubrità degli ambienti abitativi e per una manutenzione che -oltre ad accrescere la durabilità del prodotto in merito al suo utilizzo- consenta di mantenere le prestazioni (anche acustiche) nel tempo, deve diventare una consuetudine di settore che supporti tutti i protagonisti del processo di fornitura in opera dei serramenti: fabbricanti, progettisti, installatori ed utenti,

e, infine

  • abituarsi a redigere documenti “ex-built” così da poter dare indicazioni anche a “chi venga dopo” su come sia stata realizzata l’opera per permetterne una corretta manutenzione e testimoniare la bontà delle scelte tecniche operate.

a cura di Lorenzo Folco