Normativa

Ringhiere e Parapetti. Commissione decide i VVCP

La Commissione europea ha emanato una Decisione delegata sui sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione

Ringhiere e Parapetti nelle opere da costruzione necessitano, come tutti i prodotti da costruzione, di un sistema VVCP (ex SAC) di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione. Lo prevede il Regolamento n. 305/2011. Recentemente la Commissione europea ha emanato una decisione delegata che fissa le regole in merito (vedi allegati).

Non esisteva ancora una decisione per stabilire i sistemi di VVCP per quanto riguarda i “kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura”.

In base al Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011, a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, e dell’articolo 60, lettera h), alla Commissione è delegato il compito di stabilire i sistemi di VVCP dei prodotti da costruzione, riguardo a un dato prodotto, a una data famiglia di prodotti o a una data caratteristica essenziale. Al momento di stabilire i sistemi di VVCP, a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione sceglie i sistemi meno onerosi compatibili con il rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione. E la scelta è effettuata in funzione dell’impatto del prodotto in termini di rispetto dei requisiti di cui sopra durante il ciclo di vita atteso.

Quali VVCP per Ringhiere e Parapetti

I sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per ringhiere e parapetti destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura sono vari:

Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco:
-Sistema 4

Unicamente per la reazione al fuoco:
-Sistema 1
Per i prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un’aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)
-Sistema 4
Per Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove

-Sistema 3
Per Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie

Quando entra in vigore la Decisione

La Decisione delegata è stata emessa il 14 marzo scorso. Essa però non è attiva in quanto, a tutela delle parti, esiste un periodo di obiezione di 3 mesi, a decorrere dalla data del 14 marzo 2019 in cui l’atto è stato trasmesso al Parlamento europeo. Dopodiché, sotto forma di Atto delegato, essa verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dalla data di pubblicazione.
La Decisione della Commissione è atto preliminare per conferire a un ente normatore, come il CEN, il Mandato per redigere una norma europea EN in merito.

Quali le norme su ringhiere e parapetti nelle costruzioni

Attualmente il settore dei parapetti è regolamentato in Italia da diverse norme UNI  quali:

UNI 10807:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici
UNI 10809:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati – Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove
UNI 10805:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati – Determinazione della resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne-piantone.

UNI 10806:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti.
UNI 10808:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati – Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli
UNI 11017:2002 Scale prefabbricate, ringhiere, balaustre e parapetti – Ruoli, compiti e responsabilità nella posa in opera

Più recente è la norma sui parapetti in vetro in Italia regolamentata dalla norma Uni 11678:2017 – “Vetro per edilizia – Elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta – Resistenza al carico statico lineare ed al carico dinamico – Metodi di Prova” (vedi news).

(eb)

Nell’immagine: un parapetto in vetro doc. Nuova Oxidal

Documenti Allegati

GUCE-DECISIONE-DELEGATA-Ringhiere.pdf

GUCE-ALLEGATO-ringhiere.pdf