Normativa

Acustica edilizia. Inserita nel DL Competitività norma pro acquirenti

Al Senato inserito l’art. 12 bis (Requisiti acustici passivi degli edifici): costruttori o venditori pagheranno il risanamento acustico in caso di mancato rispetto dei valori limite del DPCM 5/12/1997

Il (mancato) rispetto del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” continua a suscitare contenziosi tra costruttori, venditori e acquirenti di immobili. Ne abbiamo dato conto anche recentemente nel caso di Trento dove un giudice ha condannato impresa e serramentista (vedi news).

La materia dell’acustica in edilizia è complessa al punto che se ne è occupato recentemente il Consiglio di Stato (vedi news).

Una novità in materia che è stata pensata per chiarire la materia è rappresentata dal disegno di conversione in legge DL 91/2014 detto anche DL Competitività che si occupa di tutt’altra materia (sic!): “misure per il settore energetico”. Il disegno di conversione in legge è ora all’esame della Camera dei Deputati dopo l’approvazione (con modifiche) del Senato avvenuta l’altro ieri

E proprio al Senato è stato inserito ex novo l’art. 12-bis intitolato seccamente (Requisiti acustici passivi degli edifici) che al comma 1 inizia così:
“1- Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.”

Chi dovrà eseguire l’opera di risanamento, a proprio carico, sarà il costruttore o il venditore dell’immobile. Potrà essere anche l’acquirente previa “totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore”, come chiarito dal comma 2:
“2. L’obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all’acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate”.

Contentino al mondo dei costruttori edili, così si mormora, è l’introduzione nel comma 3 della tolleranza di 3 dB, una misura che non è affatto piccola in quanto significa un dimezzamento del potere fonoisolante.
“3. Ai fini dell’accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell’adozione delle indicazioni progettuali previste all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997. L’accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire”.

Vedremo presto se al Senato verrà mantenuto tale e quale l’art. 12 bis.
(eb)

Foto: Doc. Environmental Protection Services, South Staffordshire Council