Normativa

Aiuti alle microimprese. Tra Regolamento n. 305/2011 e norme, Broglio evidenzia: vince il Regolamento

Una frase di una sola linea apparsa sulla Comunicazione dell’elenco delle norme armonizzate può dare un bell'aiuto alle microimprese, segnala il presidente di Confartigianato Legno

Una frase di una sola linea può diventare importante specie per i piccoli produttori di serramenti e altri componenti edilizi, le microimprese come le chiama l’Unione europea. Lo evidenzia il presidente di Confartigianato Legno Samuele Broglio, normatore a livello italiano ed europeo, alla luce dell’aggiornamento dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi news).

La frase pubblicata all’inizio dell’elenco recita: “In caso di conflitto, le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle delle norme armonizzate”.

Con quelle 20 parole la Commissione tiene a precisare che in caso di divergenze comanda sempre il Regolamento che è bene ricordare è una legge europea che ha molta più forza di una Direttiva visto che è di immediata applicazione senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri dell’Unione. Forse si può pensare che si tratti di una precisazione lapalissiana visto che da che mondo è mondo vige il principio della gerarchia delle leggi e un Regolamento conta molto di più di una norma tecnica anche se europea. Qualcuno probabilmente non ci voleva sentire e la Commissione ha sentito il bisogno di un richiamo al principio generale.

Broglio spiega: “In pratica questa frase riportata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea taglia di netto ed in maniera ufficiale tutte le diatribe sull’applicabilità delle clausole di CPR in caso di norme non ancora aggiornate e conferma ciò che io ed altri come me sosteniamo dal 2011, ossia che le clausole del CPR sono applicabili per default ed hanno gerarchia superiore”.

Ma in quali casi la frasetta potrebbe tornare utile alle microimprese? Sempre il presidente di Confartigianato Legno (che, occorre precisare, in sede normativa rappresenta anche i produttori di infissi in metallo e in pvc soci della Confederazione):

“Questa frase, per quanto riguarda la 14351-1 (ed in parte anche per la 13659), significa che:

– Lo “shared ITT results” è utilizzabile dal 2011 anche se non è riportato in EN;

– L’esclusione da marcatura CE per prodotti unici (Art.5 comma a), per prodotti assemblati in cantiere (Art.5 comma b, applicabile anche a serramenti non vetrati la cui provvista di vetri non sia stata effettuata dal fornitore dei serramenti) e per i prodotti destinati a stabili formalmente tutelati è operativa;

– Tutte le semplificazioni di cui agli artt.37 e 38 ( e nello specifico l’”abbassamento” dal sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione da 3 a 4 permesso alle microimprese che permette loro di utilizzare autonomamente i software per il calcolo dei nodi dei serramenti con la EN 10077-2) sono operative”.

E sbotta: “Alla faccia di chi continua a dire che le semplificazione sono valide solo se riportate in EN”. E svela: “Questo trafiletto è frutto anche dell'azione di lobbying di Confartigianato che assieme ai colleghi europei continua a esercitare una forte pressione sulla Commissione a tutela delle microimprese”.

Grazie a quella frasetta le microimprese hanno oggi un aiutino in più, piaccia o non piaccia.

(eb)