Normativa

Arriva il Conto Termico 2.0: 200 milioni per gli edifici pubblici e 700 per i privati

Entro 90 giorni il decreto in Gazzetta. Riguarda anche i serramenti, gli schermi solari e oscuranti. Un piccolo passo avanti per l’efficienza energetica degli edifici e le energie rinnovabili termiche

La Conferenza unificata Stato-Regioni ha approvato lo schema di decreto detto Conto Termico 2.0 che rilancia gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e per le energie rinnovabili termiche. Entro 90 giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Come affermato all’art. 1 il futuro decreto “aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione”.

La semplificazione dellel procedure per accedere al nuovo Conto Termico è uno dei punti forti del provvedimento. Il precedente Conto Termico si è arenato miseramente tra le tortuosità burocratiche e le complessità procedurali. Il risultato? 900 milioni di euro non spesi dal 2013 in qua..

 

Ampia è la casistica degli interventi incentivabili che annovera il provvedimento:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;

f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Gli edifici su cui avviene l’intervento devono essere edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

Le spese ammissibili comprendono, tra gli altri:

d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:

i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;

e) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;

ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:

i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di “edifici a energia quasi zero”;

Tra i criteri di ammissibilità degli interventi, vedi Allegato I:

  1. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1), se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento e valori di trasmittanza termica pari a:

 

Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2*K

Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2*K

Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2*K

Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2*K

Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2*K

Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2*K

 

  1. L’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, ad almeno uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) o b). …Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l’impiego delle norme della serie UNI EN 13363. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232, basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

L’incentivo, che in genere copre il 40% dell’investimento, sale al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E e F e se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianti di climatizzazione invernale sale al 55% per entrambi gli interventi. La trasformazione in “edificio a energia quasi zero” comporta un incentivo del 65%.

I soggetti ammessi per gli incentivi per serramenti, involucro e schermature sono solo le Pubbliche Amministrazioni. L’allegato II evidenzia la metodologia di calcolo, e per tipologia di intervento, la percentuale incentivata della spesa ammissibile, il costo massimo ammissibile e il valore massimo dell’incentivo.

Queste le prime notizie in attesa del testo definitivo del decreto. (eb)

Qui sotto il testo della bozza di decreto e gli allegati I e II.