Economia

Bonus edilizi. In Parlamento con la Legge di bilancio 2022

Il Governo ha trasmesso la bozza di legge di Bilancio 2022 al Senato per iniziare la discussione nelle Commissioni parlamentare e in assemblea. All’articolo 9, tra proroghe e tagli, i bonus per l’edilizia

I bonus per l’edilizia approdano in Parlamento con il ddl Bilancio 2022. Infatti è cominciata ieri 16 novembre, in Senato, la sessione di bilancio: il Presidente ha reso le comunicazioni all’Assemblea sul ddl di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (siglato A.S. 2448). Il ddl è stato deferito alla Commissione Bilancio, in sede referente. Le altre Commissioni, in sede consultiva, informa il Senato, dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro il 23 novembre.

Il ddl Bilancio dovrà essere approvato da entrambi le Camere entro il 31 dicembre. E’ possibile che vengano approvate modifiche, come tradizione. Qui di seguito l’articolo 9 contenente, tra proroghe e tagli, i bonus per l’edilizia.

Il dato di maggior rilievo è la proroga fino al 2024 di ecobonus e bonus casa, come richiesto a gran voce dal mondo dell’edilizia e dai consumatori finali. In quest’ultima versione del disegno di leggge riappaiono cessione del credito e sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, “riportati” nel testo a seguito della grande mobilitazione di questi giorni (v. news). Le sottolineature in grassetto sono nostre. Il testo integrale dell’articolo 9 è in allegato.


Titolo III

Crescita e investimenti

Capo I

Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

ART. 9.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020) prorogato

  1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;
  3. b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;

Impianti fotovoltaici, proroga ridotta

  1. c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;

Per le singole unità immobiliari

  1. d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13 -ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per i condomini 110% fino al 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

ISEE fino a 25 mila euro

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Istituti Autonomi Case Popolari e simili

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;

  1. e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Sconto in fattura o cessione del credito prorogato

  1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, alinea, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”; (bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, bonus facciate, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e installazione di impianti fotovoltaici)
  3. b) al comma 7-bis le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”. (Superbonus 110%)
  4. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

Bonus per lavori di riqualificazione energetica fino al 2024

  1. a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1)            al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”; (proroga)

2)            al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”; (proroga)

Bonus per Ristrutturazione edilizia fino al 2024

  1. b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1)            ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

Bonus Mobili fino al 2024

E’ prorogato per il triennio 2022-2023-2024 ma con la riduzione a 5 mila della spesa massima per unità immobiliare. Attenzione all’etichetta energetica delle apparecchiature.

2)            il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

Bonus verde fino al 2024

E’ prorogato per il triennio 2022-2023-2024 sempre al 36%

  1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.

Bonus facciate fino al 2022

E’ prorogato di un anno (2022) con detrazione ridotta dal 90% al 60%

  1. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Articolo 9 Legge di Bilancio 2022