Cessione del credito. Pubblicato il decreto legge con la stretta

Pubblicato il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Contiene la stretta sulla cessione del credito

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge che contiene l’articolo che muta le condizioni di cessione del credito per i bonus edilizi. Introduce, come noto, il divieto dell’ulteriore cessione del credito successiva alla prima. Nella revisione del provvedimento l’articolo 26 è diventato articolo 28. Immutato come l’abbiamo conosciuto nella bozza circolata venerdì scorso, qui. Insomma, ha vinto Draghi. Non sono serviti questa volta i tentativi di modifica di autorevoli partiti e le proteste di federazioni, associazioni, e di molti operatori dell’edilizia. C’è tuttavia una seconda chance di modifica rappresentata dalla conversione in legge del provvedimento da parte del Parlamento, che deve avvenire entro 60 giorni. Ecco l’articolo 28 che è già entrato in vigore:

Come cambia la cessione del credito

Art. 28

Misure di contrasto alle frodi nel settore  delle agevolazioni fiscali ed economiche

1) Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a),  le  parole  «con  facolta’  di  successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti:  «cedibile  dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari  finanziari»  sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione»;

2) alla lettera b) le parole  «,  con  facolta’  di  successiva cessione» sono soppresse e dopo le  parole  «gli  altri  intermediari finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta’   di successiva cessione»;

b) all’articolo 122, comma 1, dopo   le   parole   «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione».

2) I crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati precedentemente oggetto di una  delle  opzioni  di  cui  al  comma  1 dell’articolo  121  del  decreto-legge  n.  34   del   2020,   ovvero dell’opzione di  cui  al  comma  1  dell’articolo  122  del  medesimo decreto-legge  n.   34   del   2020,   possono   costituire   oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei termini ivi previsti.

3) Sono nulli:

a) i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del  decreto-legge  34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del  presente articolo;

b) i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del  decreto-legge  34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  b),  del  presente articolo;

c) i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle disposizioni di cui al comma 2.

a cura di EB