Sconto e cessione. Come cambiano con l’articolo 28

La riscrittura degli articoli 121 e 122 del DL Rilancio n. 34 altera per la terza volta in tre mesi le regole del gioco. Gli operatori alla ricerca di soluzoni alternative al blocco del mercato dei crediti

Ecco come cambiano sconto e cessione negli articoi 121 e 122 del DL Rilancio dopo la pubblicazione del decreto legge Sostegni ter e dell’articolo 28 che altera pesantemente le  regole del gioco. Attenzione, l’articolo 28 è già entrato in vigore come dice l’articolo 33

Art. 33 Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Pubblicato sulla Gazzetta del 27 gennaio è entrato in vigore ieri 27 gennaio.

Le modiche di sconto e cessione del credito

In maiuscolo le modifiche introtte.

Art. 121

Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali

  1. I soggetti che sostengono, ((negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)), spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in  luogo   dell’utilizzo   diretto   della   detrazione   spettante, alternativamente:
  2. a) per un contributo, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di  successiva  cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari SENZA FACOLTA’ DI SUCCESIVA CESSIONE;
  3. b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare,  con facoltà di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari SENZA FACOLTÀ DI SUCCESSIVA CESSIONE.

Art. 122

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti d’imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente,  a fronte di uno sconto di pari ammontare sul  canone  da  versare,  gli istituti di credito e altri intermediari finanziari SENZA FACOLTÀ DI SUCCESSIVA CESSIONE.

I rilievi principali

Nei giorni scorsi su queste pagine sono state ampiamente analizzate le conseguenze della stretta sulla cessione del credito da bonus edilizi introdotta dall’articolo 28 (era il 26 nella prima bozza). Ricordiamo l’articolo 28 è stato introdotto per risolvere il problema delle frodi in edilizia. Riassumiamo qui le critiche principali alle nuove misure:

-incertezza delle regole e quindi inaffidabilità dello Stato e del Governo;

-cambio delle regole (tre volte nel giro di 3 mesi, quattordici volte in 19 mesi);

-deprime il mercato dell’edilizia introducendo la stretta su sconto e cessione, strumenti formidabili di crescita;

-vulnus alla ripresa economica;

-chiusura immediata dell’ampio mercato secondario dei crediti;

-rischio di generare migliaia di contenziosi per i contratti già siglati;

-l’opzione sconto è inapplicabile per buona parte degli imprenditori;

-decisione sbagliata per risolvere il problema serio delle frodi;

-inseverimento delle regole di accettazione del credito da parte di banche e istituti finanziari;

-ritiro delle banche dal mercato del credito (perché tenersi i crediti per 10 anni?);

-“risolve” con un decreto legge l’impotenza dell’Agenzia ad effettuare seri controlli.

Ci penserà il Parlamento a modificare l’articolo 28? Buona parte degli operatori ci crede. Intanto avanza l’opzione B ovvero la ricerca di soluzioni alternative al blocco della cessione del credito.

a cura di Ennio Braicovich