Normativa

Decreti efficienza energetica. Rigone, Unicmi: “Bene, ma parecchi sono i punti migliorabili”

Ecco il primo commento dopo la pubblicazione dei decreti nella Gazzetta Ufficiale di ieri che punta il dito sui punti deboli contenuti nel Decreto Requisiti minimi. In grande sintesi: ci vuole più chiarezza sia per i lavori di sostituzione degi infissi che per le facciate vetrate.

Il primo commento dopo la pubblicazione dei decreti sulla efficienza energetica nella Gazzetta Ufficiale di ieri (vedi news) è quello del prof. ing. Paolo Rigone, direttore tecnico di Unicmi, l’Associazione dell’involucro e sistemi correlati:

“In termini generali esprimiamo un giudizio positivo sui tre decreti in quanto si affronta il tema della certificazione energetica degli edifici e della Attestazione di Prestazione Energetica in maniera unitaria e nazionale. Almeno sulla carta. Il decreto relativo alla certificazione è importante per il passaggio dagli schemi regionali.
Per noi il decreto chiave è quello relativo ai requisiti minimi con i suoi allegati A e B. Vi sono però degli elementi poco chiari.

Un esempio è il limite di spartiacque tra ristrutturazione energetica di primo e secondo livello, e riqualificazione energetica. La distinzione è poco chiara, soprattutto per la riqualificazione energetica dove si ritrovano tutti gli interventi relativi all’involucro e quindi anche quelli relativi al risparmio energetico che danno adito alle detrazioni fiscali del 65%. In particolare faccio riferimento alla sostituzione delle finestre che è l’intervento più comune e più frequente. Si tratta di comprendere meglio come funziona la Tabella 4 dell’appendice A e dell’appendice B per le trasmittanze termiche degli infissi Uw in funzione delle detrazioni fiscali del 65%. C’è ancora da capire come si mettono in pratica le tabelle dei Decreti in arrivo e che entrano in vigore il 1° ottobre 2015 e se la tabella delle trasmittanze termiche del DM Bersani del marzo 2010 per le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del 55% e poi del 65% è ancora valida oppure sarà sostituita dalle nuove. In linea generale direi che prevale il Decreto in arrivo. Il DM Bersani è solo un’appendice di un decreto fiscale. Quindi oggi occorre capire che cosa vale.

Un altro punto chiave è che nelle pieghe della riqualificazione energetica, al punto 5.2.2 dell’Allegato 1, è presente qualche linea* (vedi qui sotto) che impone l’installazione delle valvole termostatiche nel caso di intervento su un edificio in cui esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. E questo è un vincolo molto forte e di difficile comprensione. Faccio un esempio: se il proprietario di una unità immobiliare all’interno di un edificio condominiale con centrale di riscaldamento centralizzato decide di installare quattro finestre nel suo appartamento si trova obbligato a inserire anche le valvole termostatiche e quindi a chiamare, oltre che il serramentista, il suo idraulico. Teniamo presente che non sempre si possono installare le valvole termostatiche in tutti gli impianti di riscaldamento del nostro patrimonio immobiliare che sono in larga parte vetusti.
In più, per come è formulato il punto 5.2.2, si crea una disparità di trattamento tra chi è proprietario di una unità abitativa inserita in un condominio e tra chi è proprietario di una unità abitativa isolata che non è obbligato a chiamare anche l’idraulico quando deve sostituire le finestre.

Nuovo fattore obbligatorio nel caso della riqualificazione energetica è il valore della trasmissione solare totale (vetro+schermo) Gtot che appare scritto in Tab. 5 dell’Appendice B come Ggl+sh e che non deve superare il valore 0,35.

Altro aspetto delicato è rappresentato dal coefficiente globale di scambio termico H’T i cui valori limiti appaiono in Tab. 10 dell’Appendice B in funzione del rapporto S/V (area/volume) dell’edificio. Ci possono essere casi in cui la parte opaca dell’involucro, quella che solitamente presenta valori molto bassi di trasmittanza termica, è ridotta al minimo o addirittura non esiste e quindi la parte trasparente potrebbe non raggiungere i valori del decreto. Il coefficiente H’T deve essere calcolato anche nel caso della ristrutturazione di primo livello per la parete oggetto della ristrutturazione ma non si sa a quale valore del rapporto S/V occorre fare riferimento. Questo punto non è chiaro.
Altro punto debole del coefficiente H’T è che esso non è declinato in funzione delle varie destinazioni edilizie, il che lo fa apparire un po’ troppo grossolano. Esso andrebbe affinato in funzione della destinazione edilizia dell’edificio.

Infine: i valori di trasmittanza termica per il 2019/21 presenti nelle Appendici A e B sono severi ma raggiungibili. La strada dell’efficienza energetica intrapresa dall’Unione Europea è una strada tracciata da tempo e non si può pensare di evitarla. Da qua al 2019/2021 molte cose potrebbero cambiare in termini di tecnologie nel campo del vetro e dei profilati a taglio termico. Oggi, ad esempio, il vetro a doppia camera sta diventando di utilizzo abbastanza comune e questo aiuta a rispettare le trasmittanze termiche di legge”.

* 2. Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.
 
(eb)