Dal 3 giugno 2026 è entrato in vigore il D.M. 5 dicembre 2025 n. 283, che aggiorna il Decreto Requisiti Minimi del 2015. Il provvedimento introduce nuove disposizioni sui ponti termici, aggiorna alcuni parametri di verifica energetica e rafforza gli obblighi legati alla sicurezza antincendio per edifici e facciate
Dal 3 giugno 2026 è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale il D.M. 5 dicembre 2025 n. 283, che aggiorna il Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015. Il provvedimento rappresenta il nuovo riferimento normativo per la definizione dei limiti di trasmittanza termica e di fattore solare totale relativi a serramenti e facciate continue, requisiti che devono essere rispettati anche negli interventi che non beneficiano di incentivi fiscali come Ecobonus o Bonus Casa.
Per il calcolo della trasmittanza termica Uw resta confermato il metodo del serramento campione o normalizzato, con le relative regole di estensione previste dalla norma UNI EN 14351-1. Non subiscono modifiche nemmeno i limiti relativi ai parametri Asol,est/Asup utile e al fattore di trasmissione solare totale gtot.
I valori limite di trasmittanza termica per serramenti e facciate continue rimangono sostanzialmente invariati rispetto alla normativa precedente. L’unica novità riguarda la zona climatica F, dove il limite Uw passa da 1,0 a 1,1 W/m²K. Si tratta dei valori riferiti ai serramenti considerati al netto dei ponti termici di installazione.
Ponti termici e nuove verifiche energetiche
La principale innovazione introdotta dal decreto riguarda i ponti termici, per i quali vengono definiti requisiti specifici applicabili agli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.
La nuova impostazione prevede che la trasmittanza termica dei componenti edilizi, inclusi i serramenti, venga valutata considerando anche gli effetti dei ponti termici presenti nell’area di intervento. Il valore ottenuto dovrà essere confrontato con il limite di progetto previsto dalla normativa, opportunamente maggiorato per includere tali dispersioni.
Nel settore serramentistico il decreto individua quattro principali nodi tecnologici interessati: davanzale, spalle murali, soglia su balcone e architrave del serramento. Per ciascuna tipologia vengono definiti specifici valori di trasmittanza termica lineare da utilizzare nelle verifiche progettuali.
Tra le modifiche più rilevanti rientra anche la revisione delle verifiche energetiche. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene eliminato l’obbligo di verifica del coefficiente medio globale di scambio termico H’T. Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, invece, il valore limite di H’T viene ora differenziato in base al rapporto tra superfici vetrate e superfici opache presenti nello stato di fatto dell’edificio. Per le altre tipologie di intervento i limiti restano invariati.
Sicurezza antincendio e impatto sulla progettazione delle facciate
Il decreto introduce inoltre una disposizione specifica in materia di sicurezza antincendio, applicabile alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti di primo livello che interessano le parti opache dell’involucro edilizio.
In questi casi il progetto dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi, con possibili ricadute sulla progettazione delle facciate e sulla scelta dei materiali isolanti. L’applicazione delle linee guida per la sicurezza delle facciate e della Regola Tecnica Verticale RTV V.13 potrà richiedere l’utilizzo di materiali con adeguate prestazioni di reazione al fuoco e la realizzazione di specifiche fasce di separazione tra compartimenti antincendio.
Con l’entrata in vigore del D.M. n. 283/2025 il quadro normativo si arricchisce quindi di nuovi requisiti tecnici che coinvolgono progettisti, serramentisti e operatori dell’edilizia, con particolare attenzione al controllo dei ponti termici, all’efficienza energetica degli edifici e alla sicurezza delle facciate.

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