Normativa

Dichiarazione del fornitore di serramenti ecobonus. Come redigerla

Grazie alla collaborazione con l’Accademia Ambrosi un documento unico da scaricare liberamente

La Dichiarazione del Fornitore, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Requisiti Ecobonus 5 ottobre 2020, diventa un documento ancora più importante rispetto al passato, sia per il committente di serramenti sia per il produttore e il rivenditore.

Qui il dott. Paolo Ambrosi, fondatore dell’omonima Accademia, propone un modello di Dichiarazione del Fornitore (qui in allegato) che sarà utile nella pratica quotidiana di tutti i serramentisti e rivenditori che eseguono lavori di sostituzione di serramenti, schermi oscuranti e solari agevolati fiscalmente. Tuttavia, credo che l’interesse del lettore sarà attratto dal percorso metodologico che l’esperto traccia in maniera sistematica partendo dall’analisi minuziosa del decreto ministeriale del 5 ottobre. Passo dopo passo Ambrosi ci porta, navigando tra le tortuosità del pensiero tecnico e fiscale italiano, alla redazione del modello di Dichiarazione del fornitore” studiato per rispettare il dettato della legge, tranquillizzare il cliente finale nonché il fornitore dei serramenti e degli schermi. Il modello è peraltro la base per la redazione della fattura della fornitura.

Nel ringraziare per la collaborazione il dott. Paolo Ambrosi e la sua Accademia che peraltro stanno colmando in maniera lodevole un vuoto considerevole nell’ambito dell’informazione fiscale per il settore dei serramenti (e non a caso non mancano gli imitatori, come nella miglior tradizione italica), non possiamo non rilevare che si fa tanto parlare di semplificazioni delle regole e delle leggi e ogni anno i legislatori aggiungono dei nuovi tasselli al carico burocratico per i lavori ecobonus.


LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE, alla luce del Decreto Requisiti Ecobonus 6 ottobre 2020

Paolo Ambrosi
Paolo Ambrosi

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, meglio conosciute come Ecobonus, sono state introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) e poi perfezionate dal Decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, che ha modificato il Dpr n. 917/1986.  L’Ecobonus per la sostituzione delle finestre è poi stato sempre prorogato ogni anno, pur con qualche modifica, e viene riproposto anche nella legge di bilancio del 2021.

Come è noto il requisito di base, per accedere alla detrazione, che riguarda il serramento è il rispetto di un valore limite di trasmittanza termica (da non superare) in funzione della zona climatica.
All’inizio questo requisito doveva essere verificato da un tecnico iscritto all’albo, ma successivamente, nel caso di sola sostituzione delle finestre in singole unità immobiliari, venne inserita una semplificazione e questa dichiarazione del tecnico asseveratore poteva essere sostituita da una dichiarazione del fornitore che aveva venduto le finestre.
Questo documento, dunque, è sempre stato obbligatorio per avere accesso alla detrazione in quanto il rispetto dei limiti di trasmittanza termica è una condizione necessaria che deve essere verificata.
La “Dichiarazione del fornitore” va fornita al cliente al termine dei lavori e deve essere conservata in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma servirà anche per compilare la pratica Enea in quanto deve contenere tutti i dati richiesti.

Asseverazione del Tecnico abilitato e Dichiarazione del Fornitore

Il Decreto Requisiti Ecobonus pubblicato il 5 ottobre torna nuovamente su questo argomento e, oltre a specificare i dati che già erano richiesti prima, introduce la necessità di inserire nella dichiarazione del fornitore anche la verifica del rispetto dei massimali di spesa.
Più precisamente l’art. 6 “Adempimenti” del Decreto Requisiti Ecobonus specifica che coloro che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali per Ecobonus devono acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti:
• il rispetto dei requisiti termici
• il rispetto dei massimali di spesa sia per l’importo globale che per l’importo a m2

Per le istruzioni specifiche su come compilare il documento, il Decreto rimanda all’Art. 8 e successivamente all’Allegato A dove si riporta la parte operativa.

L’allegato A nel punto 2.1 lettera a ricorda che il tecnico Asseveratore deve dichiarare la trasmittanza termica degli infissi che vengono sostituiti (anche stimata) e la trasmittanza dei nuovi infissi e specifica che serve il valore certificato (sulle singole finestre) o calcolato (sulla finestra tipo da 1,23± 25% x 1,48 -25%.
I valori delle nuove finestre devono rispettare i limiti previsti nella tabella 1 dell’allegato E (vedi qui sotto).Quadro Trasmittanze Termiche da Decreto
E poi continua “limitatamente alla sola sostituzione di finestre in singole unità immobiliari (Ecobonus al 50%) l’asseverazione può essere sostituita dalla “Dichiarazione del fornitore” la quale, deve riportare le stesse indicazioni richieste per l’asseverazione. Fin qui nulla di nuovo.

Nel punto 2.1 lettera b invece chiarisce i requisiti delle schermature solari e delle chiusure oscuranti.
Per quanto riguarda le schermature solari per avere accesso all’Ecobonus possono essere collocate verso l’ambiente interno (scuretti alla romana) verso l’esterno (le normali tende microforate frangisole o cappottine) o integrate nel vetro (le veneziane interne). In qualsiasi caso sono detraibili solo se esposte da Est a Ovest passando per il Sud e quindi si intuisce che il serramentista dovrà sempre avere la bussola per verificare questo dato.
Infine, per detrarre le schermature solari, bisogna anche dimostrare che il valore gtot sia inferiore o uguale a 0,35.

In merito invece alle chiusure oscuranti, nei casi in cui serve fare una valutazione della loro prestazione termica (è il caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti non in abbinamento alle finestre) deve essere indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125.
Nuovamente il Decreto ricorda che, in entrambi i casi, se si tratta di sola sostituzione di finestre nell’ambito dell’edilizia libera, la asseverazione del tecnico, che deve contenere questi dati, può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore.
E anche su questo punto si tratta di un ripasso ma non c’è nulla di nuovo.

La vera novità interviene nel punto 13.1 dell’allegato A dove chiarisce che “il tecnico abilitato che sottoscrive la asseverazione, allega il computo metrico e verifica che siano rispettati i costi massimi per ogni tipologia di intervento in base ai prezzari predisposti dalle Regioni, al prezzario Dei o al prezzo di mercato se non presenti nei prezzari.
Lo stesso art.13 al punto 2 chiarisce che nel caso di sola sostituzione di finestre in singole unità immobiliari la verifica della congruità della spesa per le finestre, le schermature solari e le chiusure oscuranti che deve essere riportata nella Dichiarazione del fornitore va fatta tenendo a riferimento i prezzi riportati nell’Allegato I.

Da tutta questa analisi ne consegue che con le nuove regole dettate dal Decreto Requisiti Ecobonus nella “Dichiarazione del fornitore” che deve essere obbligatoriamente compilata in luogo della Asseverazione del Tecnico si dovranno riportare:
• il rispetto dei limiti termici richiesti in base alla zona climatica e per le schermature solari l’ esposizione
• la congruità del costo medio dei singoli elementi in riferimento all’Allegato I.

Vogliamo comunque ricordare che in taluni casi, pur ricorrendo le condizioni per utilizzare questa via semplificata che farebbe risparmiare alla Sig.ra Maria il costo aggiuntivo del tecnico asseveratore, potrebbe comunque essere utile ricorrere a quest’ultimo in caso di una spesa speciale da asseverare.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi sarà proprio il venditore dei serramenti a rilasciare la “Dichiarazione del fornitore” che riportiamo qui in allegato, redatta seguendo le indicazioni della legge.

Dott. Paolo Ambrosi, Accademia Ambrosi

PS: Coloro che volessero degli approfondimenti o degli esempi di compilazione nelle varie situazioni, possono scaricare dal sito www.ambrosipartner.com la videolezione sulle nuove regole per Ecobonus e superecobonus che comprende anche il manuale “Supercobonus del 110% ed Ecobonus 50% applicato al settore dei serramenti esterni”
Assieme alla videolezione ed al manuale viene inviato anche il formato word della “dichiarazione del fornitore” che può essere compilato e personalizzato. In merito alle modalità con cui compilare la dichiarazione sarà utile un file dal titolo “Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione del fornitore”, anche questo in allegato al manuale dove si troverà ogni dettaglio operativo.

a cura di EB

Documenti Allegati

Dichiarazione del Fornitore rev 7 - Accademia Ambrosi