Normativa

EN 13830 Facciate continue. La Commissione: analisi entro ottobre

La EN 13830:2015+A1:2020, la norma regina delle facciate continue, sarà esaminata preliminarmente entro ottobre dai servizi della Commissione. In attesa dell’esito dell’esame, tutti tranquilli. Progettisti, facciatisti, imprese di costruzione potranno utilizzare la versione della EN 13830 del 2003.

E’ questa la risposta ineffabile in data di ieri di Thierry Breton a nome della Commissione europea all’europarlamentare Carlo Calenda che qualche settimana fa aveva rivolto (vedi news) una interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Ovviamente speriamo che l’esame sia positivo. Sarebbe un risultato insperato perché dietro il blocco della EN 13830 c’è ben altro che un puro problema tecnico come aveva messo in luce il prof. ing. Paolo Rigone, convenor del CEN TC33/WG6 Curtain Walls che ha sviluppato la EN 13830, in un’intervista a Guidafinestra di qualche mese fa.

Calenda aveva sollevato il problema del blocco di tante norme europee del settore costruzioni partendo dal caso concreto della norma sulle facciate continue EN 13830. Da tempo il settore delle facciate continue di tutta Europa, attende di vedere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i riferimenti della versione aggiornata di questa norma. Questo atto la renderebbe armonizzata e quindi base per l’applicazione della marcatura CE e l’emissione della DOP, la Dichiarazione di Prestazione, nell’ambito del Regolamento n. 305/2011.

La risposta del Commissario al mercato interna lascia l’amaro in bocca. Continua così il palleggiamento di responsabilità tra Commissione, CEN e mondo dei normatori europei che sono, loro così compassati, in piena rivolta per l’atteggiamento non collaborativo di Bruxelles. Anche l’assenza di Atti delegati che la Commissione avrebbe dovuto emettere a sensi dell’articolo 60 del Regolamento CPR (e che non ha emesso sostanzialmente salvo in un paio di casi) non è vista da Breton come un problema.

L’Atto delegato, ricordo, è lo strumento giuridico con cui la Commissione fissa le caratteristiche essenziali o i livelli di soglia nell’ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione, il periodo durante il quale il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell’articolo 28, riguardo ad un determinato prodotto, ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale…

“In nessun caso l’assenza di un atto delegato è stata la causa della mancata pubblicazione” di una norma. Peccato perché le norme bloccate sono quasi 300! E allora, manco a dirlo, la responsabilità è dei normatori e del CEN che hanno peccato come minimo di leggerezza ovvero: mancato soddisfacimento da parte delle norme proposte di determinati requisiti, non conformità ai mandati pertinenti, mancato rispetto di taluni requisiti giuridici stabiliti nel regolamento sui prodotti da costruzione o nel regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione, come pure altre questioni formali e sostanziali legate alla chiarezza e certezza del diritto necessarie per le norme armonizzate.

Insomma, come succede nelle migliori famiglie, la colpa è degli altri. Il vero problema è che la Commissione ha creato un mostro giuridico da cui non riesce a uscirne. E chi paga pegno è la committenza pubblica e privata, l’industria, le imprese di costruzione, tutti strabici a utilizzare da un lato una norma obsoleta ma armonizzata del 2003 per la marcatura CE e dall’altro una norma del 2020, appena pubblicata dal CEN e dall’Uni (vedi news), modernissima ma non armonizzata. Alla faccia del progresso tecnico!

Attualmente sono parecchie le norme del settore serramenti bloccate dalla Commissione: oltre alla citata EN 13830 vi sono le EN 13659:2015 (Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne); EN 16361:2013 (Porte pedonali motorizzate, diverse da quelle a battente); EN 13561:2015 (Tende esterne e tendoni); EN 13637:2015 (Accessori per serramenti – Sistemi di uscita controllati elettricamente per l’utilizzo sulle vie di fuga), la EN 12209:2016 (Accessori per serramenti – Serrature azionate meccanicamente e piastre di bloccaggio) e la EN 14351-2:2018 (Porte pedonali interne).

Non resta che da ringraziare l’on. Calenda che ha tentato invano di sfondare il muro di gomma che circonda il Regolamento Prodotti da Costruzione e la sua revisione.

Il vero problema sono, citiamo Breton, “chiarezza e certezza del diritto necessarie per le norme armonizzate” perché la sentenza James Elliott C-613/14 del 27 ottobre 2016 della Corte di giustizia dell’Unione europea, considerando le norme armonizzate europee come parte integrante del diritto dell’Unione europea, ha messo la Commissione con le spalle al muro per non aver emanato gli Atti delegati e non aver sorvegliato adeguatamente e per tempo lo sviluppo delle norme EN.

Qui sotto la risposta di Thierry Breton, scaricabile anche qui


IT
E-004381/2020
Risposta di Thierry Breton
a nome della Commissione europea
(12.10.2020)

Per poter essere utilizzata nell’ambito del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione , oltre che come base per l’apposizione della marcatura CE, una norma armonizzata deve essere citata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ad agosto 2020 il CEN ha proposto la citazione della norma in questione, EN 13830:2015+A1:2020, tuttora sotto esame da parte dei servizi della Commissione e per la quale si prevede un’analisi preliminare entro ottobre 2020. La precedente versione EN 13830:2003 resta nel frattempo citata nella Gazzetta ufficiale e in vigore ai fini della marcatura CE.

La mancata pubblicazione di riferimenti alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale da parte della Commissione non è causata dall’assenza o da un ritardo degli atti delegati. Tali casi sono invece dovuti solitamente al mancato soddisfacimento da parte delle norme proposte di determinati requisiti, in particolare non conformità ai mandati pertinenti, mancato rispetto di taluni requisiti giuridici stabiliti nel regolamento sui prodotti da costruzione o nel regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione, come pure altre questioni formali e sostanziali legate alla chiarezza e certezza del diritto necessarie per le norme armonizzate. In nessun caso l’assenza di un atto delegato è stata la causa della mancata pubblicazione.


 

a cura di Ennio Braicovich