Normativa

Norme armonizzate obbligatorie, dice la Corte di Giustizia europea

Nella sentenza C-613/14 del procedimento James Elliott Construction Limited contro Irish Asphalt Limited, la Corte chiarisce che una norma armonizzata fa parte del diritto dell’Unione.

Le norme armonizzate sono obbligatorie in quanto parte del diritto dell’Unione europea. Lo dice la Corte di Giustizia europeo, istituzione dell’Unione europea che ha il compito di garantire l’osservanza del diritto. Una sentenza di qualche mese fa della Corte di Giustizia europea, siglata C-613/14, chiarisce la natura giuridica delle norme armonizzate rispondendo al quesito che molti in questi anni si sono posti: in sostanza: sono volontarie o obbligatorie?

La risposta della Corte è ineccepibile: le norme armonizzate (cioè quelle norme EN i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea) sono parte a pieno titolo del diritto europeo, e quindi sono obbligatorie. La sentenza comincia a circolare come una mina vagante al di fuori dei circoli di Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, della Commissione, del Parlamento europeo, dell’ambito del Cen e del Cenelec e degli organismi normatori nazionali, come il nostro UNI.

Questi ultimi sono giustamente preoccupatissimi sia per gli aspetti di responsabilità ma anche per il possibile rischio che tali norme, essendo parte del corpus legislativo europeo, dovrebbero essere messe disponibili gratuitamente a disposizione degli operatori e dei cittadini. Il che farebbe venir meno una importante fonte di fatturato. Una situazione che ha spesso causato proteste delle associazioni (vedi news) e di molti operatori, tra cui molto spesso gli stessi normatori (vedi news e news).

Tutto nasce dalla causa intentata dalla James Elliott Construction Limited, impresa di costruzione, contro Irish Asphalt Limited, fornitore di aggregati per il cemento, che hanno causato danni (crepe) a pavimenti e soffitti a un Centro per giovani di Ballymun in Dublino per un valore di un milione e mezzo di euro. L’impresa individuava la causa delle crepe nel contenuto di pirite (quindi, in particolare lo zolfo) degli aggregati non conforme alla norma irlandese EN 13242:2002 che recepisce la norma europea EN 13242:2002. Un eccessivo contenuto di zolfo presente nella pirite può causare danni alle strutture. Secondo la James Elliot il fornitore di aggregati era venuto meno agli obblighi contrattuali di fornire un aggregato di «qualità commerciale» e «idoneo all’uso» che dice la legge sulla vendita di beni della Repubblica di Irlanda. La causa approda alla Corte Suprema irlandese (‘il giudice si interroga sulla natura delle norme armonizzate e sulla loro rilevanza nei rapporti contrattuali’) che la gira alla Corte di Giustizia europea.

Senza entrare nel merito della causa (che riguarda quattro oggetti di merito), la Corte di Giustizia europea ricostruisce passo dopo passo, in maniera analitica, la natura giuridica delle norme armonizzate, come per l’appunto la EN 13242:2002 che sta alla base della vicenda, e il processo che sta alla loro origine e afferma (par. 40):

40           Da quanto precede discende che una norma armonizzata come quella di cui trattasi nel procedimento principale, adottata sulla base della direttiva 89/106, i cui riferimenti sono stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rientra nel diritto dell’Unione, dal momento che è facendo riferimento alle disposizioni di tale norma che si determina se la presunzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106 si applichi o meno a un determinato prodotto.

(Precisazione indispensabile: All’epoca vigeva la direttiva prodotti da costruzione 89/106. Ovviamente nulla cambia con l’arrivo del regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011)

Inoltre, altra considerazione di rilievo della Corte al par. 43:

43      Si deve inoltre osservare che, sebbene l’elaborazione di tale norma armonizzata sia indubbiamente attribuita a un organismo di diritto privato, la stessa costituisce nondimeno una misura di attuazione necessaria e strettamente regolamentata dei requisiti essenziali definiti da tale direttiva, realizzata su iniziativa e sotto la direzione nonché il controllo della Commissione, e i suoi effetti giuridici sono soggetti alla previa pubblicazione da parte di quest’ultima dei suoi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Insomma, pochi dubbi anche qui. Dietro una norma armonizzata non ci sono CEN o CENELEC ma l’Unione europea e il suo diritto.

Credo che in questo settore, quello dei serramenti, dei vetri e delle facciate, pochissimi avessero dei dubbi sulla natura obbligatoria delle norme visto che da dieci anni almeno si insiste sulla natura obbligatoria dell’Allegato ZA delle norme armonizzate.

In allegato la sentenza.

Quanto alla causa irlandese le due aziende hanno raggiunto un accordo extragiudiziale di cui non sono noti la natura e i contenuti.

(eb)

Documenti Allegati

CURIA-Sentenza-C‑613_14.pdf