Normativa

Enea, 65% e schermature solari. Ora occorre dichiarare la presenza della climatizzazione estiva

Da qualche giorno chi compila il form per l’inoltro della documentazione per le detrazioni fiscali del 65% deve anche indicare la presenza o meno di un impianto di condizionamento.

Da qualche giorno chi compila sul sito Enea il form per l’inoltro della documentazione per le detrazioni fiscali del 65% per l’acquisto e posa delle schermature solari deve anche indicare la presenza o meno di un impianto di condizionamento. In maniera discreta, senza alcuna spiegazione, gli addetti al sito hanno aggiunto tra i dati identificativi dell’impianto termico la voce 11.a Presenza di un impianto di climatizzazione estiva. Due le opzioni che si offrono all’utente: si o no.

L’inserimento della nuova voce ha gettato immediatamente l’allarme tra i professionisti che utilizzano il sito in maniera regolare per inoltrare le documentazioni tecniche degli utenti. Essi cominciano a domandarsi, in mancanza di indicazioni da parte dell’Ente, che cosa succederà a chi dichiarerà l’assenza della climatizzazione estiva. In sintesi: sarà ammesso oppure no alle detrazioni per l’acquisto e la posa delle schermature solari?

Il dubbio è più che legittimo in quanto il principio per il quale il settore delle schermature solari esterne ha lottato in tutti questi anni era che esse erano molto utili per ridurre le spese di condizionamento estivo. Finalmente il principio è stato riconosciuto con la Legge di Stabilità 2015 senza però delimitare adeguatamente le condizioni al contorno per l’applicazione del principio. Il risultato finale è che Enea è stato messo nei guai involontariamente dal legislatore. Da qui le incertezze interpretative che perdurano anche oggi testimoniate dai ritardi nel varo del sito di Enea e dalle due edizioni del Vademecum per l’utente che si sono susseguite nel giro di due settimane ad aprile (vedi news).

Del problema del condizionamento estivo avevamo avvisato immediatamente Enea (vedi news), come pure avevamo indicato subito la scarsa plausibilità dell’inserimento delle tende interne tra gli interventi ammissibili in quanto esse notoriamente hanno una scarsa efficacia dal punto di vista dell’obiettivo cioè il risparmio energetico estivo. Del resto il legislatore ha sempre inteso favorire e premiare, vedi il dlgs n.192 e successive modificazioni, l’applicazione delle “schermature solari esterne”.
Ora rimaniamo in attesa della terza edizione del Vademecum. Siamo convinti che per approssimazioni successive riusciremo ad avere presto da Enea delle indicazioni che siano più aderenti al principio della legge.
(eb)