Attualità

Detrazioni fiscali per l’isolamento del contorno del serramento e delle schermature

In questo secondo approfondimento curato dall'Associazione ANIT, nostro guest editor del mese di gennaio, si entra nello specifico dei requisiti di accesso alle detrazioni degli elementi del contorno del serramento e delle schermature

Sul tema del contorno del serramento e delle schermature, quali sono i requisiti e le caratteristiche per l’accesso alle detrazioni fiscali Ecobonus e Superbonus 110%? Il tema è stato affrontato in un approfondimento ANIT realizzato da un gruppo di lavoro di aziende associate e proveremo a riassumerlo nell’articolo che segue.

Contorno del serramento: famiglie di elementi

Cassonetto, chiusure oscuranti, schermature solari, spalla, davanzale e architrave, sono le famiglie di elementi che, oltre al serramento, condizionano le valutazioni termotecniche descritte dalle norme UNI TS 11300. Queste famiglie, in relazione alla loro influenza termotecnica, hanno dei parametri correlati che ne descrivono il comportamento. I parametri sono generalmente la base della richiesta di requisito minimo da rispettare in relazione ex-legge 10 o per l’accesso agli incentivi.

Nel momento in cui sono rispettati tutti i requisiti principali per l’accesso, quali famiglie di elementi possono ricadere nelle spese detraibili del Superbonus 110% o dell’Ecobonus e con che criteri di valutazione dei massimali?

Superbonus 110%

La tabella riassume l’elenco di famiglie di elementi che possono accedere al Superbonus 110% solo se trainati da almeno un intervento trainante: secondo il riferimento legislativo DM requisiti minimi (6 agosto 2020) art.5.

Ecobonus

Quest’altra tabella riassume, invece, l’elenco di famiglie di elementi che possono accedere direttamente all’Ecobonus: facendo riferimento a DM Requisiti minimi del 6 agosto 2020 art.5 e allegato 1

NOTE:

(1) Anche nel caso di intervento realizzato contestualmente all’isolamento termico opaco.

(2) L’installazione di “chiusure oscuranti” prevede due possibili casistiche in relazione alla posizione dell’Agenzia delle Entrante nella Circolare 30 del 2020 al punto 4.5.7 che indica che se le chiusure oscuranti sono realizzate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. Tale approccio è confermato nella predisposizione del portale ENEA per l’asseverazione che prevede di poter indicare la presenza di “chiusure oscuranti” nelle dichiarazioni relative ai serramenti.

(3) Il vademecum ENEA per Ecobonus indica che per la nuova installazione di chiusure oscuranti, nel caso di sola sostituzione, deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.

(4) Non è indicato esplicitamente il rispetto del requisito che si consiglia prudenzialmente di valutare.

Famiglie di elementi comprese nelle spese di altri componenti

Per quanto riguarda gli interventi di confine tra le strutture opache e i serramenti di spalla, davanzale e architrave, si possono presentare tre situazioni principali:

  1. viene realizzato solo un intervento di isolamento termico della parte opaca con annessa correzione dei ponti termici del foro finestra per il rispetto dei limiti legislativi dei requisiti minimi e per un miglioramento del comportamento igrotermico relativo al rischio di formazione di muffa;
  2. viene realizzato solo un intervento di sostituzione del serramento con annesso rifacimento completo del foro finestra (raro);
  3. vengono realizzati entrambi gli interventi: isolamento delle strutture opache e rifacimento del foro finestra per ospitare il nuovo serramento.

I riferimenti principali per capire quali spese sono ammesse alle detrazioni per il Superbonus, sono le indicazioni presenti nel DM requisiti minimi (6 agosto 2020) all’articolo 5 intitolato “Spese per le quali spetta la detrazione”. I contenuti dell’articolo sono poi da integrare con le indicazioni fornite dai Vademecum ENEA predisposti per singole tipologie di interventi.

Nei Vademecum ENEA per i serramenti, sono indicate come ammesse le seguenti spese:

–              fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;

–              coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;

–              integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;

–              fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;

–              prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).

Per i serramenti per l’installazione di chiusure oscuranti tecniche e/o di schermature solari sono indicate come ammesse le seguenti spese:

–              fornitura e posa in opera di chiusure oscuranti tecniche e/o schermature solari;

–              eventuale smontaggio e dismissione preesistenti e fornitura;

–              messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;

–              opere provvisionali e accessorie.

 

Leggi il primo approfondimento a cura di Anit