Normativa

FAQ sui Decreti 26 giugno 2016 sull’efficienza energetica. Broglio: “Valutazione assolutamente positiva”

Le FAQ pubblicate dal MISE sciolgono dubbi veramente pesanti e permettono ai serramentisti di lavorare, sottolinea il presidente di Confartigianato Legno

Arrivano i primi commenti in redazione sulle FAQ appena pubblicate dal MISE-Ministero dello Sviluppo economico (vedi news) sui Decreti 26 giugno 2016 sull’efficienza energetica in edilizia.

Come noto i tre Decreti non sono stati proprio scritti in maniera limpida ed ineccepibile sollevando un mare di domande tra i progettisti e tra gli operatori dell'edilizia quali i serramentisti. Già a ottobre il MISE aveva risposto alle inquietudini con una rima tornata di FAQ. Ora la seconda tornata.

Parecchie risposte tra le FAQ del 1° agosto sono relative ai serramenti. Il primo dei commenti ci giunge da Samuele Broglio, falegname, normatore, perito d’ufficio e presidente di Confartigianato Legno.

La prima osservazione è soddisfazione. Puntualizza Broglio: “Finalmente sono state pubblicate le FAQ ministeriali relative al Decreto Requisiti Minimi in edilizia che, dopo quasi un anno dalla sua pubblicazione, fanno chiarezza sul decreto stesso e sciolgono non pochi dei dubbi da esso generati. Personalmente non posso esser altro che soddisfatto per le seguenti ragioni:

 Parametro g_gl+sh

*        Si stabilisce una volta per tutte in via ufficiale che il parametro g_gl+sh è in realtà formalmente equivalente alla caratteristica g prevista dalla normativa europea. Qui si faccia attenzione, non obbligatoriamenteequivalente al g_tot specifico per gli oscuranti ma anche, e forse prioritariamente visto che si parla di chiusure trasparenti, al g specifico per i serramenti comprensivi o no di elemento regolabile così come previsto nello scopo della UNI EN 14351-1).

Quindi le modalità di calcolo e di dichiarazione nonché le responsabilità dello stesso sono quelle previste dalla normazione armonizzata; ciò in pratica significa che la marcatura CE del serramento o dell’oscurante (naturalmente per gli oscuranti quando le nuove norme saranno pubblicate in OJEU, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, , cosa che ad oggi ancora non è) è di per sé rispetto delle prescrizioni del Decreto e che il valore g è caratteristica propria di ogni tipologia di schermante /oscurante coperto da normazione armonizzata

Relazione tecnica/1

*        In caso di sola sostituzione di infissi che non si configuri come ristrutturazione di primo o secondo livello si riduce la relazione tecnica alla mera presentazione da parte del produttore degli stessi della Marcatura CE corredata di valutazione del valore di trasmittanza termica dei serramenti esistenti. In pratica è già ciò che oggi si fa per il rispetto delle prescrizioni del Decreto Edifici (ossia per il 65%), cosa questa che fa sì che gli operatori del settore quando si limitano a sostituire serramenti esistenti (manutenzione ordinaria/straordinaria) non debbano fare nulla di nuovo rispetto a ciò che già oggi fanno

Relazione tecnica/2

*        In caso di sola sostituzione di infissi che si configuri come ristrutturazione di primo o secondo livello in pratica si riduce la relazione tecnica ad una ricopiatura, da parte del tecnico che redige la relazione, dei valori forniti dal produttore degli stessi in Marcatura CE corredata di valutazione del valore di trasmittanza termica dei serramenti esistenti, cosa questa che sicuramente abbatterà il costo della pratica

 Oscuranti ciechi e fattore g

*        Si restituisce dignità agli oscuranti ciechi (persiane, antoni, avvolgibili) in quanto si stabilisce per default che in caso di sola sostituzione di infissi in presenza di tali dispositivi, caratterizzati da una bassa trasmissione di energia solare diretta, si possa evitare di valutare/dichiarare il valore di tale trasmissione in quanto già sicuramente entro i limiti (un oscurante cieco una volta chiuso arriva per definizione a valori nell’ordine di 0,15 o inferiori, ossia molto distanti dallo 0,35 richiesto dal decreto).

Trasmittanza termica dei serramenti

*        Si conferma ulteriormente il fatto che il rispetto dei valori di soglia per quanto riguarda la trasmittanza termica dei serramenti va valutato sulle misure teoriche previste nelle tabelle di cui all’Allegato E della UNI EN 14351-1 (tabella E1 per finestre, tabella E2 per porte pedonali) e non già sulle misure reali presenti in fornitura. Tale particolare era già più che chiaro a tutti coloro che militano nel mondo normativo ma pareva del tutto incomprensibile a molti progettisti i quali, se a loro richiesto, si ostinavano a compilare gli Allegati F utilizzando come valore rappresentativo di partita quello del serramento meno performante contenuto nella stessa.

Dopo ciò spero che si capisca finalmente che la dichiarazione dei valori pertinenti per misura altro non è se non un “servizio obbligatorio” da erogare solo ed unicamente qualora essi siano necessari al progettista per calcolare lo scambio termico dell’intero edificio (vedi UNI EN 14351-1, tabelle E, note a piè tabella) e non ha alcun valore ai fini del rispetto dei valori di soglia.

In conclusione

La mia valutazione delle FAQ appena pubblicate è quindi assolutamente positiva in quanto esse sciolgono dubbi veramente pesanti e vanno nella direzione di permettere alle aziende del settore serramento di continuare a lavorare. Da dirigente di associazione mi permetto di dire che esse sono la prova della validità del sistema associativo, in quanto la loro formulazione deriva dall’indefesso lavoro svolto da tutte le associazioni del mondo serramento le quali, unite e compatte, hanno presentato i loro dubbi e le loro rimostranze agli Enti competenti ed hanno portato ai tavoli di discussione le loro proposte riuscendo a farne accettare la stragrande maggioranza.

Ancora irrisolto resta il problema dell’H’t, ma tale argomento non poteva sicuramente essere materia di FAQ richiedendo una pesante rivalutazione del corpo stesso del decreto, e quindi in assoluta sincerità non si poteva pretendere di vedere trattato tale argomento tra le FAQ.