Normativa

Finco: bene il Decreto Ministeriale Salva-Specialistiche ma….

Secondo la Federazione l'elencazione delle categorie va incontro alle richieste del tavolo di Coordinamento pur con il notevole abbattimento delle “superspecialistiche” da 24 a 14.

Positivi (con qualche ma) i primi commenti di Finco, la Federazione delle Industrie per le costruzioni, a proposito del decreto ministeriale che dà attuazione all’articolo 12 del decreto sull’emergenza abitativa (Dl n. 47/2014 del 28 marzo scorso).

Il Decreto, che colma la lacuna normativa relativa alla qualificazione delle imprese specialistiche nelle gare di lavori pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 aprile (vedi news) restituendo dignità (e lavoro) alle imprese superspecialistiche che eseguono lavori di particolare complessità tecnica e di elevato contenuto tecnologico come le facciate continue e le strutture in acciaio, ad esempio.

Qui di seguito le valutazioni di Finco.


Finco osserva che l’elencazione delle categorie va incontro alle richieste del tavolo di Coordinamento – pur con il notevole abbattimento delle Sios (c.d. “superspecialistiche”) da 24 a 14.
Si deve tuttavia notare, purtroppo, che dal novero delle Sios – scelte con attenzione agli aspetti di particolare rilevanza rispetto alla necessità di qualificazione specialistica – sono state espunte le categorie impiantistiche Os 3 ed Os 28 , che rimangono a qualificazione obbligatoria. Rimangono come Sios le altre categorie impiantistiche Os 30 e Og 11

“E’ stato un iter lungo e delicato, che peraltro va portato a conclusione – afferma la Presidente Finco Carla Tomasi– giunto a maturazione anche per il concorso che le categorie associative hanno fornito all’instancabile lavoro tecnico-politico svolto dal competente Ministero delle Infrastrutture ed in particolare dalla Direzione della Regolamentazione dei Contratti Pubblici (Avv. Bernadette Veca)”.

Sul necessario “perfezionamento” dell’elenco di cui sopra, così come sull’articolo 85 riguardante i lavori eseguiti dall’impresa affidataria e subappaltatrice e sulla generale impostazione dell’art. 109 – ambiti di competenza di lavorazioni generali e specialistiche – si dovrà e potrà tornare nel corso del periodo “transitorio”, in vista del provvedimento di modifica del DPR di attuazione del Codice degli Appalti, con riferimento anche ad alcune ulteriori categorie specialistiche espunte.

Questo provvedimento rappresenta un primo punto fermo nella travagliata vicenda avviata da un devastante e grave parere (n. 3014/13) con effetto vincolante reso dal Consiglio di Stato (estensore Giovagnoli), il 26 giugno scorso a favore delle principali tesi dei General Contractors nel ricorso da loro presentato al Capo dello Stato, senza alcuna valutazione dell’impatto di mercato e delle conseguenze normative.
Perché questo primo passo abbia effetto, è necessario che venga convertito in Legge entro fine maggio il Decreto Legge sull’Emergenza abitativa da cui l’articolo 12 trae legittimità il DM allegato.

“E’ ora previsto un ampio dibattito complessivo con riferimento al recepimento delle Direttive Comunitarie sui contratti pubblici in relazione al quale il Ministero delle Infrastrutture ha già istituito un Tavolo di Lavoro ed al quale Finco darà il consueto contributo” – conclude Carla Tomasi.