Normativa

Forum Involucro e Serramenti 2015: serramenti e isolamento acustico, tante attenzioni! 

Samuele Broglio, presidente di Confartigianato Legno, normatore e perito di Tribunale nell’intervento “Il serramentista e l’acustica. Le cose da fare e da non fare”, mette in guardia sulle problematiche legate ai valori fonoisolanti dei serramenti e a quelli di facciata. Per non rischiare esercizi abusivi di professione o incappare in dure sanzioni 

In Italia, l’acustica è legata al Decreto del Presidente dei Ministri D.P.C.M. 5/12/97 che determina i “requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti in opera” dividendo in categorie gli edifici e specificandone i relativi parametri. Il fraintendimento nasce se si confondono i valori del potere fonoisolante (Rw) dei serramenti misurato in decibel, con quelli di isolamento acustico standardizzato di facciata calcolato, invece, in base all’indice D2m,nT,w e misurato sempre in dB. importante sapere che non c’è una correlazione diretta fra il valore degli elementi costituenti la facciata e il valore della facciata finale (per fare un esempio, 40 dB di facciata non implicano necessariamente 40 dB di serramento). A questo punto il serramentista ha degli obblighi da rispettare ma, allo stesso tempo, molte sono le cose che non è tenuto a fare. È indispensabile leggere il capitolato e attenersi alle indicazioni del valore acustico di facciata indicato.

Qualora non fosse specificato, il serramentista può fare un’offerta che verrà controfirmata dal progettista. Se viene richiesto il valore di Rw del serramento all’uscita dalla fabbrica inferiore ai 38 dB, è opportuno consultare l’allegato B della norma UNI EN 14531-1 nella quale sono specificati i valori di isolamento acustico Rw ottenibili in funzione del numero delle guarnizioni e del valore Rw del vetro isolante. Nel caso in cui venga richiesto un valore preciso di R’w (in opera) il serramentista sarà responsabilizzato anche su quello che accade in cantiere, sulle opere di progettazione e sulla situazione muraria. Se il capitolato è deficitario, ovvero non specifica i valori di acustica da rispettare e la facciata non arriva ai livelli previsti dalla legge di 40 dB, il serramentista non è assolutamente tenuto a “cercare di sistemare la situazione”, perché ciò non rientra nelle sue competenze e non ha neppure le competenze per fare certi calcoli. Tale modo di agire può, addirittura diventare penalmente rilevante in quanto esercizio abusivo di professione.

Da non sottovalutare i materiali: per ottenere i 40 dB di facciata, il serramento deve assolutamente montare almeno due vetri pellicolati stratificati, dentro e fuori. Attenzione, poi, alle facciate con serramenti di grandi dimensioni e agli alzanti scorrevoli normali, che non riusciranno a raggiungere il valore richiesto nemmeno con un vetro 27/27. La posa in opera è fondamentale: non è sempre vero che un vetrocamera 4+4/4+4 comporti migliori risultati acustici di un 4+4/3+3: quest’ultimo ha spessori diversi delle lastre e quindi evita la risonanza. Stesso discorso vale per l’utilizzo della schiuma e del silicone: è sempre preferibile optare per materiali diversi con diverse capacità di smorzamento e diverse frequenze di vibrazione. Certo anche la spesa sale insieme alle prestazioni…

Sopra Rw=38 dB le prove di laboratorio sono obbligatorie, per non incorrere in pesanti sanzioni: da un anno e mezzo a questa parte, le cause legate all’acustica degli edifici si sono moltiplicate in maniera esponenziale. Sono cause pesanti che provocano un deprezzamento dell’unità abitativa che arriva fino al 20-30%. Ribadisce in conclusione Samuele Broglio: “il serramentista deve essere consapevole di non essere un perito acustico, né tantomeno un progettista di stabili, ma deve attenersi scupolosamente a quelle che sono le sue competenze dirette”.