Incentivi per i lavori edilizi. Tisi: “Finalmente nero su bianco”

L'esperto ing. Giovanni Tisi analizza in grande sintesi gli aspetti più rilevanti degli incentivi per l'edilizia contenuti nella legge di Bilancio 2022

 

Tra i primi commenti sui commi della Legge di Bilancio 2022 che riguardano gli incentivi per i lavori edilizi giunge in redazione quello puntuale dell’esperto ing. Giovanni Tisi. La Legge n. 234/2021 ha inserito ai commi dal 28 al 42 tutte le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali per i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia. Parecchie le conferme ma anche tante le novità. Qui puoi scaricare i commi relativi agli incentivi.


Incentivi, finalmente nero su bianco

Giovanni Tisi su cessione del credito
L’ing. Giovanni Tisi

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 234 del 30/12, abbiamo finalmente il testo definitivo della manovra decisa dal Governo per il 2022.

Tutti attendevano la pubblicazione, non tanto per avere certezza sulla prosecuzione degli incentivi anche nel prossimo anno. L’attesa era soprattutto per le modifiche che erano state annunciate al Decreto Antifrodi del 11 Novembre, che tanto scompiglio ha generato nella gestione degli sconti in fattura dei bonus cosiddetti ‘minori’.

I punti più rilevanti

Riassumendo, i caposaldi della manovra, per la parte che ci interessa più direttamente, sono:

1-Vengono confermati tutti i bonus in essere, e, a differenza del passato, la loro proroga si estende a tutto il triennio 2022 – 2023 – 2024, salvo il Bonus Facciate che vale fino a fine anno: sarà quindi evitata la solita corsa di fine anno;

2-Vengono rimodulati nelle detrazioni il Bonus Facciate (che scende dal 90 al 60%), e negli importi il Bonus mobili (che scende da 16 mila a 10mila euro, per poi attestarsi a 5mila euro a partire dal 2023);

3-Viene introdotto uno specifico Bonus al 75% fino a fine anno 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per l’automazione degli impianti necessari allo stesso fine;

4-Il Decreto Antifrodi (DL 157 dell’11.11.2021) viene abrogato, quindi non verrà convertito in legge, ma ‘restano validi gli atti e i provvedimenti adottati’, quindi esso mantiene la sua validità per le cessioni nel periodo dal 11.11.2022 al 1.1.2022

5-Lo stesso DL 157 viene incorporato nella legge di bilancio stessa con una importante modifica: il visto di conformità, necessario per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, viene limitato ai soli interventi di una certa rilevanza: ‘Le disposizioni .. non si applicano alle opere in Edilizia Libera  <…> e agli interventi di importo non superiore ai 10.000 euro’, a meno che non si tratti di bonus facciate, per il quale il visto è sempre necessario.

Considerazioni sui limiti agli incentivi

Se la volontà politica era quella di consentire, anche nel prossimo triennio, l’immediata cartolarizzazione dei bonus fiscali, anche di quelli minori oltre al Superbonus 110%, questa limitazione era ovviamente necessaria e benvenuta.

Infatti, è sotto gli occhi di tutti che l’applicazione del decreto antifrodi comporta una quantità di adempimenti che non si giustificano per le poche lire di anticipo che si possono ottenere per 4 serramenti o per una caldaia a condensazione.

Senza e con Visto di conformità

E’ importante notare che la distinzione tra interventi che necessitano di visto di conformità e quelli che non necessitano di tale controllo è duplice:

  • tutti gli interventi che impegnano complessivamente meno di 10mila euro (quale che sia la natura dell’intervento che dà origine al diritto da cedere)
  • tutti gli interventi in edilizia libera (art.6 del DL380/01 e Glossario dell’Edilizia Libera DM 7/4/2018), per i quali non è richiesta pratica amministrativa che può essere sostituita da una semplice Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio.

Tre strade

Quindi, per quello che ci riguarda direttamente, provando ad esemplificare:

SE IL CLIENTE

  • non intende cedere il credito (né ai fornitori come sconto né alle banche successivamente), il Visto di conformità è richiesto solo per il Superbonus 110%;
  • che intende cedere il credito (ai fornitori o alle banche) ha speso, COMPLESSIVAMENTE, meno di 10mila euro, il Visto non è richiesto;
  • che intende cedere il credito ha speso più di 10mila euro, il Visto di conformità è richiesto solo se le opere non rientrano nel Glossario dell’Edilizia libera, quindi in presenza di un obbligo amministrativo (CILA, SCIA ecc.).

Su queste distinzioni si dovrà fare molta attenzione. Consideriamo solo il fatto che, nonostante siano passati quasi 4 anni dalla sua emanazione, l’agenzia delle entrate non ha utilizzato molto come discrimine il Glossario dell’Edilizia libera.

Da edilizia libera a manutenzione straordinaria

In particolare, è evidente che un intervento che normalmente, eseguito a sé, potrebbe essere inquadrato come ‘edilizia libera’ (ad esempio, la classica sostituzione dei serramenti in una singola unità immobiliare), può cessare di essere considerato tale.

Ad esempio, se esso viene ricompreso all’interno di un intervento edilizio di ordine superiore, per esempio una manutenzione straordinaria che coinvolge altri elementi dell’edificio e per la quale è stato avviato il regolare iter amministrativo.

Purtroppo, non sarà sempre facile far capire al cliente che la cessione di un bonus generato da un intervento complesso NON SEGUE le stesse regole della cessione di un bonus minore. Esso invece richiede un computo metrico, una asseverazione dei prezzi a listino e un successivo visto di conformità apposto dal suo commercialista.

Come detto, con queste specificazioni, il Decreto Antifrodi (che muore ma rinasce nella Finanziaria), diventa davvero uno strumento di controllo, che si concentra su quelle transazioni dove davvero vi è il rischio di frode. Al contempo esso evita di bloccare tutte quelle operazioni che, per entità delle cifre e presenza di listini e limiti di prezzo, di sicuro non ha dato origine a quella massa di abusi che si sente denunciare.

Cessione del credito sì ma…

Rimane sul fondo una personalissima considerazione di merito, tutt’altro che positiva, sullo sconto in fattura in sé. E’ uno strumento finanziario messo in mano, a forza e per necessità, a operatori che con la finanza avrebbero volentieri fatto a meno di dover fare i conti. Ma tant’è, così va il mondo.

Qui non è più tanto importante saper far bene il proprio mestiere di serramentisti, quanto saper abborracciare un po’ il mestiere altrui, del Commercialista, del Geometra, del Direttore di Banca, ‘perché è quello che chiede il Cliente’.

ing. Giovanni Tisi, GieffeTi Studio

a cura di EB