Normativa

Lavori 2021 senza visto e asseverazione. No problem se…

Una FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che non occorre il visto di conformità e l’asseverazione per i lavori fatturati e pagati nel 2021 se la comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura viene effettuata nel 2022.

Hai eseguito lavori in regime di edilizia libera o di importo complessivo senza visto di conformità e dell’asseverazione o attestazione della congruità delle spese? Non c’è problema se il cliente esercita il diritto dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito a partire dal 1° gennaio 2022.  Non contano le date delle fatture e dei bonifici ma solo la data della comunicazione dell’opzione. Lo spiega una FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Visto e asseverazione per i lavori edilizi per i quali si richiede sconto in fattura o cessione del credito sono ora richiesti dal comma 29 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022. Unica eccezione sono i lavori in edilizia libera o di importo complessione inferiore ai 10 mila euro. L’interpretazione dell’Agenzia per i lavori pregressi è che la legge si applica solo alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse dopo il 1° gennaio data di entrata in vigore della legge.

Lavori edili 2021, opzione 2022

Un esempio conreto illustra la problematica.

Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese?

Risponde l’Agenzia: “per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

Foto: doc. Magò

a cura di EB