Normativa

Microimprese e norme armonizzate. Sanvito a Broglio: “Attenzione alle eccessive semplificazioni”

In sette punti Mario Sanvito contesta le affermazioni di Samuele Broglio apparse qualche giorno fa, l'11 aprile, su Guidafinestra

L’arch. Mario Sanvito, consulente in materia di normativa, qualità e marcatura CE, interviene sui commenti espressi (vedi news) da Samuele Broglio, presidente di Confartigianato Legno ed egli stesso normatore, contestando la validità degli argomenti citati da Broglio a tutela delle microimprese del settore serramenti.

Qui di seguito l’intervento di Sanvito. In corsivo le sue osservazioni puntuali.


La prima osservazione riguarda le deroghe alla redazione della DoP-Dichiarazione di Prestazione obbligatoria per la marcatura CE dei prodotti coperti da norme armonizzate.

L’art. 5 del CPR-Regolamento Prodotti da costruzione n. 305/2011 afferma:

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali (1) che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

(1) Nota:  Nel caso italiano i serramenti sono sempre e comunque soggetti a disposizioni nazionali per la termica, acustica, ed altri aspetti (acqua, aria e vento se si considera il Codice del Consumo)

  a)   il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente (2) in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione  , conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili.

(2) Nota: Specifica del committente significa ordine, capitolato tecnico, e quanto altro viene richiesto nell’ambito di in contratto; in assenza o presenza di specifica valgono comunque le prescrizioni cogenti presenti nelle leggi italiane (termica, acustica, acqua, aria, vento , ecc.), singola ed identificata opera da costruzione (significa solo quella).

b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere  (3) per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

(3) Nota: Fabbricato in cantiere significa che lo si realizza partendo da componenti e con lavorazioni effettuate in cantiere. Assemblati in cantiere è un processo “comune” a molti serramenti (si pensi al montaggio e fissaggio dei telai, all’assemblaggio di componenti di serramenti motorizzati, ecc.).

Se fosse così tutti questi serramenti non porterebbero la marcatura CE, il che non è vero in quanto questi prodotti ricadono sotto norme armonizzate elencate nella Gazzetta ufficiale europea.

La CPR prevede anche che il produttore fornisca le istruzioni dell’art. 11 comma

6. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

Broglio ha scritto che: ” L’esclusione da marcatura CE per

– prodotti unici (Art.5 comma a); 

– per prodotti assemblati in cantiere (Art.5 comma b, applicabile anche a serramenti non vetrati la cui provvista di vetri non sia stata effettuata dal fornitore dei serramenti) (4) e

– per i prodotti destinati a stabili formalmente tutelati è operativa”;

(4) Nota: E’ il caso in cui il fornitore deleghi il completamento del prodotto ad un subappaltatore ed è responsabile di come opera il subappaltatore oppure di un produttore che si avvale del cascading del fornitore iniziale e vende e completa sotto la sua responsabilità il prodotto in opera.

Broglio afferma che:

“Tutte le semplificazioni di cui agli artt.37 e 38 ( e nello specifico l’”abbassamento” dal sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione da 3 a 4 permesso alle microimprese che permette loro di utilizzare autonomamente i software per il calcolo dei nodi dei serramenti con la EN 10077-2) sono operative”.

(5) Nota – l’art. 36  Uso della documentazione tecnica appropriata  considera  i casi dello  sharing (prove condivise da più produttori)  e cascading (prove cedute dal fornitore di componenti all’assemblatore finale) ITT. È il caso in cui il l’assemblatore produttore del serramento si avvalga di prove effettuate da altri ma è responsabile del prodotto che assembla e pone sul mercato con relativa DoP

L’ Articolo 37  Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese

Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile (6).

(6) Nota – Leggendo le parti in grassetto si capisce la ratio dell’ articolo senza dubbi; dubbi che restano sulla pratica applicazione dei principi. Se esistesse un metodo diverso ed affidabile sarebbe stato considerato dalla norma !!! (salvo eccezioni che siamo curiosi di conoscere)

Sempre dall'art. 37 del CPR:

Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate. (7)

(7) Nota – Vale quanto detto alla nota (6) precedente. 

Poiché il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti tramite documentazione tecnica e l’equivalenza delle procedure utilizzate adottate si torna a pensare ad un metodo “shared = condiviso tra più produttori” poiché il “singolo piccolo produttore”  solitamente non ha  le capacità tecnico organizzative per dimostrare l’equivalenza.

L’esperienza dimostra che nei pochi casi di “shared” realizzati le prove condivise sono state realizzate secondo norma e che i singoli produttori si limitano a fare controlli di produzione (verifiche documentali dei materiali, dimensionali e qualche facile prova meccanica.

Queste sono le prove che farebbero anche se avessero un Controllo di produzione (FPC) secondo sistema 3.

Conclusione — Tutto quanto proposto da Samuele Broglio ha il condivisibile obiettivo di eliminare i costi e le seccature delle prove iniziali presso un laboratorio notificato che disturbano le microimprese, ma che devono essere effettuate.

Il suggerimento è quello di trovare un modo di operare delle micro imprese soprattutto per FPC (controlli di produzione) che partendo da prove inziali su “campioni di riferimento”, condivisi od altro, diano la adeguata risposta alla CPR ed ai consumatori e collettività (pensando anche agli aspetti di sicurezza).

I campioni di riferimento potrebbero essere considerati per le parti critiche cioè i giunti e con regole di estensione dimensionali (riconosciute). Con il contributo dei fornitori di componenti e di sistemi / attrezzature le micro imprese potranno ricondurre i loro compiti di verifica implicitamente nella attività di assemblaggio. 

Restano due aspetti da sottolineare e dai quali non si può prescindere: la formazione / informazione che le micro imprese devono avere e la necessità di documentare quanto svolgono (lo si è fatto per altre microimprese del settore impiantistico (mediante leggi) pertanto è possibile farlo anche per le micro imprese del settore serramenti.

(riferimenti leggi impiantistiche Regolamento CE 303/2008 Installazione manutenzione, riparazione, apparecchi di refrigerazione, condizionamento, … — Regolamento 304/2008 Installazione manutenzione, riparazione, impianti antincendio contenenti gas fluorurati —  DPR 74/2013 , art. 6  Ruolo del terzo responsabile di impianti di riscaldamento e/o condizionamento, con obbligo certificazione ISO 9001 per gestori impinato oltre 350 kw).  
 
Gli artigiani, a mio avviso, dovrebbero entrare nell’ordine di idee che non basta produrre, che si deve anche dare evidenza di quanto viene fornito e, aggiungo, delle modalità di posa e manutenzione. Argomenti che Samuele Broglio conosce benissimo e per i quali si sta andando verso la normativa e qualificazione.