Normativa

Infissi e IVA agevolata 10% sui beni significativi. Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Possibile l’IVA al 10% per i tutti i beni e i materiali che servono all’installazione degli infissi e per i beni che non sono funzionali all’infisso

Continua il tormentone dei beni significativi e dell’IVA agevolata al 10% per gli infissi e i componenti accessori. A far (forse) chiarezza definitiva contribuisce la circolare 12/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate con la risposta al quesito n. 17.2 che qui sotto riprendiamo.

In sostanza si tratta per il produttore o rivenditore di serramenti di verificare nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi sono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi “se tali parti siano connotate da autonomia funzionale rispetto al manufatto principale”. Ad esempio, una martellina o una cremonese non hanno autonomia funzionale in quanto parti dell’infisso. Sigillanti, schiume, guaine, controtelai e altri materiali utilizzati nella posa degli infissi, ma anche scuri e tapparelle, in sostanza beni e materiali staccati dagli infissi, hanno una loro autonomia funzionale e possono essere compresi nella prestazione di servizio. Come tali, possono godere dell’IVA agevolata del 10% nell’ambito di cessioni di beni con prestazioni di posa in opera in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in edilizia residenziale.

Qui di seguito il quesito 17.2. In allegato la circolare 12/E/2016 (v. pagg. 59 e 60)


Domanda

Rispetto ai ‘beni significativi,’ l’art. 7, comma 1, lettera b) della L. n. 488 del 1999, in tema di aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati a destinazione abitativa, prevede che l’aliquota Iva agevolata venga applicata solo entro certi limiti di valore ai ‘beni significativi’, tra cui rientrano anche gli infissi interni ed esterni, la cui fabbricazione ha luogo normalmente su misura da parte di imprese artigiane. Si chiede di chiarire se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come, ad esempio, le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

Risposta

Con Risoluzione del 6 marzo 2015, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore dei ‘beni significativi’ deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta su valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile.

In particolare, come precisato nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”.

Tale valore dovrà, comunque, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti, tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.


Per la Risoluzione del 6 marzo 2015, n. 25 clicca qui

Sui Beni significativa e l'IVa può essere utile consultare l'articolo dell'esperta fiscale Elisabetta Endrici cliccando qui

Foto. Doc. Pedretti