Normativa

Portoni. Agenzia Entrate: sì al 65% ma… innalza le trasmittanze

Incomprensibile svarione dell’Agenzia Entrate sui riferimenti di legge e sulle trasmittanze termiche limite

Rispondendo a un contribuente l’Agenzia delle Entrate specifica le condizioni per porre in detrazione anche le spese per un nuovo portone di ingresso ma sbaglia clamorosamente sui richiami di legge e sulle trasmittanze termiche limite da rispettare per ottenere le detrazioni fiscali dell’ecobonus attualmente del 65%.

La materia delle detrazioni fiscali dell’ecobonus è davvero complicata sopratutto per i contribuenti che vogliono accedere ai benefici per la prima volta. Da qui le molte richieste di chiarimenti agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che spesso sul proprio sito trasforma tali richieste in FAQ. E’ questo il caso della domanda di un contribuente sulle condizioni per accedere all’ecobonus in occasione dell’acquisto di un nuovo portone di ingresso.

Nella sezione FAQ/Risparmio energetico (clicca qui) l’Agenzia ricorda che per porre in detrazione la sostituzione di un vecchio portone di ingresso con uno nuovo occorre rispettare due condizioni:

1-deve trattarsi di serramento che delimita la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna oppure che delimita la parte riscaldata da locali non riscaldati;

2-la trasmittanza termica del portone di ingresso non deve essere superiore ai valori limite di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 4.a e 4.b, al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Tabelle che riprendiamo qui sotto dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il DLgs n. 192 del 2005 è molto importante per l’efficienza energetica ma non ha nulla a che fare con le detrazioni fiscali per il risparmio energetico essendo di molto antecedente. Il riferimento aggiornato per i valori limite delle trasmittanze termiche (cioè valori da non superare con i nuovi serramenti) a oggi è sempre rappresentato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°35 del 12 Febbraio 2010 e dalla relativa tabella dei valori limite di trasmittanza termica. Tabella che riprendiamo qui sotto tratta da una Guida al Risparmio energetico della stessa Agenzia delle Entrate.

Adottando i valori del 2005 come suggerito dalla FAQ, clienti, progettisti, produttori e rivenditori di porte e finestre sono indotti in un grave errore che potrebbe sicuramente inficiare il beneficio fiscale.

L’errore è particolarmente incomprensibile visto che la stessa Guida dell’Agenzia Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, versione dicembre 2013, qui in allegato, a pag. 9 cita proprio il caso del portone di ingresso tra gli interventi di risparmio energetico agevolati e cita per quanto riguarda i parametri di trasmittanza termica quelli “definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010”.

I valori limite corretti delle trasmittanze termiche erano stati utilmente ripresi in diverse Guide sulle Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico fino a qualche anno fa e poi, per qualche ragione non nota, furono tralasciati. Sarebbe opportuno invece opportuno riprendere la pubblicazione della tabella (corretta) a beneficio di clienti, progettisti, imprese e dei produttori e rivenditori di infissi. Leggi e decreti si susseguono e non è facile destreggiarsi soprattutto se, come in questo caso, ci si mettono anche gli esperti dell’Agenzia a complicare le cose.

L’augurio che l’errore venga prontamente corretto dall’Agenzia delle Entrate cui è stato prontamente segnalato.

(eb)
Foto. Doc. Internorm